Cessione del quinto dello stipendio – Il nuovo datore di lavoro è obbligato ad operare la trattenuta?





Cessione del quinto, notifica





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Forse non mi sono spiegato bene: il mio datore mi ha fatto vedere la lettera di notifica e poi con quella sono andato da un avvocato per chiedere consiglio e costui mi ha invitato a continuare a far pagare il mio datore di lavoro ed è li che mi è venuto in mente una cosa. Qua di ingiunzione non vi è nulla, solo la lettere di un avvocato di roma della ibl che chiede ai miei datori di continuare a pagare il mio finanziamento perché vige una legge del 1950 che non si può non pagare. Ora vado a vedere si nel 1950 le cessioni erano solo per gli statali ed e dal 2005 che possono prenderla anche i privatoi e allora mi chiedo come puo una legge del 1950 se alora noi nonj potevamo prendere la cessine ..insomma qua vedo un po di nero fumo …un altra domandas perche l assicurazione non ha pagato visto che il fallimento della mia ex azienda e avvenuto nel 2012 e io putroppo non avendo soldi non ho potuto pagare ?non e l assicurazione che interviene se un dipendente perde il lavoro per via di un fallimento?

Niente di nuovo sotto il sole, caro Marcio: avevamo già detto che al suo datore di lavoro era verosimilmente stata notificata una richiesta di composizione bonaria del contenzioso, formulata dall’ufficio legale della finanziaria che aveva concesso il credito. Il suo datore di lavoro ha dato seguito alla richiesta in base a ragionevolezza e buon senso, consapevole che se avesse rifiutato di lì a poco ci avrebbe pensato il Tribunale, con la notifica di comparizione per quantificare l’importo dello stipendio corrisposto al debitore e la determinazione del 20% da pignorare.

L’unico appunto che lei potrebbe muovere al suo datore di lavoro è quello di non aver chiesto l’autorizzazione ad accettare la transazione. D’altra parte il suo datore di lavoro potrebbe eccepire che, ad ogni modo, le ha fatto risparmiare spese legali, quelle di giudizio, ulteriori interessi e l’evento pregiudizievole di un pignoramento. Difficile, se non impossibile, dargli torto.

Inutile arrampicarsi sugli specchi, per disconoscere il prestito sulla base di una presunta irregolarità nella valutazione dei requisiti in base ai quali la cessione le è stata concessa.

Infine, l’assicurazione. Di solito l’assicurazione garantisce il creditore qualora il debitore non sia in grado di restituire il dovuto, dopo un licenziamento o anche il fallimento della società presso cui egli lavora. Ma, l’assicurazione, dopo, si rivolge sempre al debitore principale per rientrare dell’importo rimborsato al creditore. Bisogna allora prendere visione delle clausole contrattuali per verificare se esista una espressa previsione di estinzione del debito nel caso in cui l’obbligato perda il posto di lavoro per cause non a lui imputabili.

STOPPISH

25 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic

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