Vorrei sapere se il datore di lavoro è tenuto a pagare un debito derivante dalla richiesta di una società di recupero crediti che opera per conto di una assicurazione garante di cessione del quinto, a suo parere estinta anticipatamente con Tfr e per il quale residuo io non sono a conoscenza; e inoltre il datore di lavoro deve avvertire il dipendente che sta effettuando tale pagamento?
Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti al nuovo datore di lavoro (articolo 55 dpr 180/1950).
Se il lavoratore ritiene precedentemente estinta la propria obbligazione, si tratta di una questione che deve essere regolata e risolta con il creditore con accordo stragiudiziale, oppure innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario o al Giudice ordinario.
Il datore di lavoro è tenuto ad operare la trattenuta richiesta dal creditore e ne dà conto al lavoratore attraverso il dettaglio della busta paga.
Di solito, l’assicurazione (o chi per lei), dopo la cessazione dal servizio del dipendente per dimissioni e dopo aver indennizzato il creditore che aveva erogato la cessione del quinto in corso di estinzione, acquisisce i diritti del creditore indennizzato ed opera in surroga sul debitore che ha trovato altra occupazione come lavoratore dipendente.
14 Giugno 2019 · Ornella De Bellis