Cessione del quinto per uno stipendio gravato da pignoramento





Cessione del quinto, coesistenza fra cessione del quinto e pignoramento





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Quando preesiste un pignoramento, la cessione della retribuzione non può eccedere la differenza tra i 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota colpita dal pignoramento.

Se sullo stipendio grava anche un assegno di mantenimento, quest’ultimo deve essere considerato?

Es: stipendio netto 3.000,00, assegno di mantenimento 500,00, pignoramento 600,00

La quota cedibile per la cessione del quinto è calcolata cosi: 1.200,00 (2/5 di 3.000,00) meno 500,00 assegno mantenimento, meno 600,00 pignoramento; quota cedibili per la cessione quinto 100,00. È corretto?

Gli impiegati e salariati lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni (articolo 5, comma 1, Decreto Presidente Repubblica 180/1950).

L’articolo 68 del citato DPR ci spiega poi che quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio (valutato al netto delle ritenute di legge) e la quota ceduta.

Nella situazione proposta, afferente una cessione del quinto chiesta su uno stipendio già gravato da pregresso prelievo per pignoramento, la quota cedibile per la cessione del quinto è data da 1.200 (2/5 di 3.000) – 600 = 600 euro.

In pratica, la somma, della rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto e l’importo di prelievo per pignoramento, non deve superare il 40% dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Il credito alimentare di 500 euro, se non ha dato luogo ad un pignoramento per inadempimento, non rientra nel calcolo; così come non rientrerebbero la quota impegnata per il rimborso di un prestito (senza cessione) liberamente perfezionato dal lavoratore e/o la rata mensile per il rimborso di un mutuo ipotecario.

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28 Giugno 2019 · Tullio Solinas

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