Pignoramento stipendio gravato da cessione del quinto e prestito delega


Cessione del quinto, coesistenza fra cessione del quinto e pignoramento, pignoramento stipendio, prestito delega





Sono una lavoratrice dipendente, ho una busta paga di 1200 euro su cui vengono trattenute 240 cessione quinto e 230 cessione per prestito delega e quindi con uno stipendio netto di 730 euro.

I creditori di una finanziaria possono pignorare ulteriormente il mio stipendio e il giudice può autorizzargli la coda?

Per quello che qui interessa, ovvero in relazione a problematiche di pignoramento dello stipendio, possiamo dire che i debiti si dividono in tre grandi categorie: debiti ordinari (quelli sussistenti nei confronti di banche, finanziarie e altri soggetti privati), debiti esattoriali (quelli della cui riscossione si occupa Equitalia o un concessionario locale – si tratta, in sostanza di debiti maturati con le Pubbliche Amministrazioni), debiti alimentari (somme dovute a coniuge separato o divorziato, ai figli, o ai parenti stretti che ne abbiano fatta domanda giudiziale in quanto indigenti).

I criteri a cui deve attenersi il giudice, adito dal creditore, per stabilire l’entità del pignoramento di uno stipendio, sono i seguenti:

1) La quota di pignoramento va calcolata sullo stipendio al netto degli oneri previdenziali e contributivi, ma al lordo delle somme impegnate da cessioni del quinto e/o da prestiti delega (in pratica, non va considerato l’importo accreditato in banca, ma il netto che risulta dallo statino paga, prima dei prelievi alla fonte per cessioni, prestiti delega o altro).

2) l’importo ottenuto sommando la quota pignorata e quella trattenuta per servire la cessione del quinto (eventuali ratei mensili destinati a rimborsare il prestito delega non entrano in gioco) non può mai eccedere il 50% dello stipendio, inteso sempre al netto degli oneri previdenziali e contributivi ma al lordo di somme impegnate da cessioni del quinto e/o da prestiti delega.

3) il massimo pignorabile per debiti ordinari è il 20% dello dello stipendio, sempre al netto degli oneri previdenziali e contributivi ma al lordo di somme impegnate da cessioni del quinto e/o da prestiti delega.

4) il massimo pignorabile per debiti esattoriali è ancora il 20% dello dello stipendio, sempre al netto degli oneri previdenziali e contributivi ma al lordo di somme impegnate da cessioni del quinto e/o da prestiti delega. Tuttavia il singolo agente della riscossione, per uno stipendio fino ai 2.500 euro, ne può pignorare solo il 10%. Questo comporta che, ad esempio, su uno stesso stipendio inferiore ai 2.500 euro possano coesistere due pignoramenti esattoriali destinati a soggetti diversi (entrambi esattori, ad esempio Equitalia ed un concessionario locale), ciascuno, naturalmente, per una quota del 10%.

5) il massimo pignorabile per debiti alimentari è il 50% dello dello stipendio, sempre al netto degli oneri previdenziali e contributivi ma al lordo di somme impegnate da cessioni del quinto e/o da prestiti delega.

6) Due (o più) creditori che vantano crediti appartenenti alla stessa tipologia (ordinari, esattoriali, alimentari) non possono ottenere pignoramenti coesistenti su uno stesso stipendio (fatta salva l’eccezione dei due pignoramenti esattoriali coesistenti, ciascuno per una quota del 10%, che può verificarsi se il debitore percepisce uno stipendio netto non superiore a 2.500 euro). I creditori (appartenenti alla medesima classe in relazione alla natura del debito) vengono accodati in ordine alla priorità temporale con cui hanno avviato l’azione esecutiva: il primo procedente ottiene la quota mensile pignorata dal giudice, gli altri devono attendere che il creditore procedente venga completamente soddisfatto dal rimborso rateale. Deve tuttavia esser chiaro che, su uno stesso stipendio possono coesistere un pignoramento riconducibile a crediti ordinari, un pignoramento riconducibile a crediti esattoriali (anche due, se il debitore percepisce uno stipendio netto non superiore ai 2.500 euro), un pignoramento riconducibile a crediti alimentari.

Si evince così che nessuna valutazione personale del giudice può entrare in gioco nella determinazione dell’importo da pignorare: le aliquote massime devono sempre essere applicate (se c’è capienza, ovvero se non coesistono altri pignoramenti riconducibili a debiti della stessa natura – qualche margine di discrezionalità per il giudice sussiste solo per quel che attiene la percentuale di pignoramento relativa a debiti alimentari). Inoltre, per dirla tutta, la circostanza che il debitore, dopo il pignoramento, benefici di un solo euro nominale accreditato in conto corrente come corrispettivo della prestazione lavorativa, costituisce un fatto assolutamente irrilevante nella valutazione giudiziale.

Parimenti, non possono essere eccepiti dal debitore, per indurre il giudice a mitigare l’entità dei prelievi forzati mensili per pignoramento, elementi quali la rata del mutuo o l’affitto da pagare, l’assegno corrisposto al coniuge o ai figli in seguito a separazione o divorzio giudiziali o ad accordi omologati, l’esistenza di prestiti delega in corso, la retta per l’asilo nido dei figli o per la mensa scolastica, eccetera, eccetera.

Tornando al caso specifico, nonostante la cessione del quinto ed il prestito delega in corso, lo stipendio può essere pignorato fino ad un massimo del 30% (360 euro) dovendo tenere conto della cessione del quinto in corso (ma non del prestito delega).

Per 10 prestiti diversi ottenuti da 10 finanziarie differenti e tutti ugualmente non rimborsati, il primo creditore procedente si vedrà assegnato l’importo di 240 euro, gli altri dovranno mettersi in coda necessariamente (per disposizione tassativa di legge), non perché il giudice abbia, o meno, discrezionalmente autorizzato la coda.

Restano altri 120 euro a disposizione di un eventuale creditore esattoriale o alimentare che intervenisse successivamente al creditore ordinario, ma prima dell’integrale rimborso del debito.

30 Settembre 2016 · Annapaola Ferri


Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Pignoramento stipendio gravato da cessione del quinto e prestito delega. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.