Cambio di residenza e convivenza con amica – Effetti conseguenti per il nucleo familiare ai fini ISEE per l’Università e ai fini del reddito di cittadinanza





Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





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Sono una ragazza-studentessa di 26 anni e a breve condividerò un appartamento in affitto in città (diversa da quella in cui io frequento l’università, quindi non si tratta di un trasferimento per studio) con una mia amica-lavoratrice.

Attualmente io rientro nel nucleo familiare di mio padre.

Cambiando la residenza e costituendo una famiglia anagrafica con la mia amica, in quale nucleo familiare rientrerò? Ci sono particolari requisiti di reddito perché io possa rientrare nel nucleo familiare della mia amica?

Potrei, eventualmente, fare domanda di sostegno al reddito?

Per quel che attiene i benefici di cui è possibile fruire con la frequenza ai corsi universitari, lei farà sempre parte del nucleo familiare dei propri genitori, indipendentemente dalla nuova residenza anagrafica eventualmente acquisita lontano dai suoi genitori.

Avendo compiuto i 26 anni, invece, e per fruire del reddito di cittadinanza, il nucleo familiare di riferimento è quello che deriverà dalla sua famiglia anagrafica (stato di famiglia) al momento della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Attenzione però: costituendo una famiglia anagrafica con la sua amica, il reddito ISEE sarà comunque influenzato anche dai redditi di lavoro percepiti dalla sua amica.

Pertanto, per avere concrete possibilità di ottenere il reddito di cittadinanza dovrà costituire una famiglia anagrafica formata esclusivamente da lei sola, anche se condividente la medesima unità abitativa già occupata dalla sua amica.

Per perseguire lo scopo bisognerà congiuntamente dichiarare all’ufficiale d’anagrafe, in sede di richiesta di trasferimento di residenza presso l’unità abitativa occupata dalla sua amica, che fra i due soggetti che condivideranno il medesimo immobile non intercorrono rapporti di parentela o affettivi e che uno dei due accetta il trasferimento di residenza dell’altro per puro spirito di ospitalità.

In questo modo verranno formate due famiglie anagrafiche distinte, seppur con lo stesso indirizzo di residenza. E potrà così richiedere il reddito di cittadinanza con maggiori probabilità di successo.

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15 Settembre 2020 · Genny Manfredi

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