Crediti di imposta non fruiti ed eventuale recupero


La quota pluriannuale dei crediti, non detratta nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso





Premetto che i pagamenti ai fornitori di opere edilizie sono stati effettuati mediante bonifici per detrazioni fiscali, cioè con la causale riferita all’articolo 16 bis del TUIR DPR 917/1986: le rate annue dei bonus fiscali edilizi degli anni precedenti, non richieste all’Agenzia Entrate per errore, possono essere recuperate?
In caso di risposta affermativa, come?
Mi è stato riferito che ciò non è possibile.
Si può solo richiedere, di anno in anno, le rate annue restanti al completamento decennale.
Quale è la legge e articolo che stabilisce l’esclusione delle rate precedenti e il rimborso delle sole restanti?

Purtroppo, quanto le è stato riferito, in merito al possibile recupero dei crediti di imposta spettanti e non fruiti negli anni precedenti, corrisponde al vero: infatti, i crediti d’imposta devono essere fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione correttamente riportata in dichiarazione dei redditi (cinque o dieci quote annuali di pari importo): la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Si tratta di quanto stabilito nella risoluzione 83/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate e riportato in questa pagina del sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (AdE). Anche se la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che l’interpretazione della normativa tributaria contenuta in circolari o in risoluzioni, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto, le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono comunque degli atti amministrativi interni che, in assenza di fonti legislative specifiche in materia fiscale, riportano un autorevole orientamento sulla questione dibattuta nella risoluzione, per contestare il quale il contribuente dovrebbe necessariamente rivolgersi, con esiti molto incerti, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Principale – CTP), supportato da eminenti e riconosciuti esperti in diritto tributario.

5 Aprile 2024 · Giorgio Valli


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