Bonifico disposto dal conto corrente e accreditato al beneficiario post mortem del disponente





Conto corrente e libretto di deposito, eredità e successione





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Caso specifico: il private banker che gestiva il rapporto del de cuius ha compilato un bonifico a favore di uno degli eredi e datato 2 giorni prima del decesso autorizzandone l’addebito in banca 5 giorni dopo il decesso dell’intestatario; essendo il private banker nipote diretto del de cuius e figlio di uno degli eredi legittimi, sapeva benissimo (presente oltretutto al funerale tenutosi 3 giorni prima che venisse autorizzato l’addebito in conto) che era deceduto l’intestatario e quindi non doveva far addebitare il bonifico! Abbiamo comunicato alla banca che ha disposto post mortem un bonifico pur essendo a conoscenza del decesso dell’inTestatario (in virtù del fatto che il suo dipendente e gestore private del rapporto di conto corrente era a conoscenza del decesso dell‘intestatario)! La banca ha risposto che lei prende in considerazione la data in cui è stato presentato il certificato di morte…

La banca ha operato correttamente: se la disposizione di bonifico del delegato (private banker che gestiva il rapporto del de cuius) ad operare sul conto corrente è anteriore alla morte del delegante (che resta comunque il disponente), l’istituto di credito è obbligato a trasferire la somma indicata nel bonifico al conto corrente del beneficiario. Indipendentemente dall’asserito legame di parentela esistente fra il delegato ad operare sul conto corrente del de cuius e il beneficiario del bonifico.

Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata (Cassazione 18725/2017, fra le tante) è riconducibile alla donazione diretta l’elargizione, per spirito di liberalità (cioè senza l’obbligazione derivante da un contratto stipulato fra le parti) di somme di danaro, purché di importo non modico, mediante assegni circolari o bancari, nonché bonifici bancari.

Se si tratta di importo non modico, allora la legge richiede la forma scritta dell’atto di donazione e, in mancanza, il trasferimento può essere semplicemente impugnato ed annullato (nella fattispecie restituzione dell’importo trasferito alla massa ereditaria) da chi vi abbia interesse (nel caso specifico i coeredi del padre del delegato). Purtroppo però, non esiste una norma di legge che chiarisca quando un importo sia modico e quando no.

Per concludere: i coeredi dell’erede beneficiario del bonifico, lesi nella propria quota di eredità legittima, possono agire giudizialmente per chiedere che nella massa ereditaria venga considerata anche la donazione effettuata in vita dal de cuius, con la conseguente riduzione della quota spettante all’erede beneficiario del bonifico sulla massa ereditaria residua o la restituzione ai coeredi di quanto in eccedenza percepito dall’erede beneficiario del bonifico.

STOPPISH

15 Dicembre 2018 · Simonetta Folliero

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Bonifico disposto dal conto corrente e accreditato al beneficiario post mortem del disponente. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.