Cosa mi resterà della pensione sottoposta a pignoramento per crediti ordinari ed alimentari?





Pignoramento pensione





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Percepisco 2 mila e 280 euro netti mensili che da oltre 3 anni sono decurtati di euro 400 mensili per cessione volontaria, peraltro dovuta ad un finanziamento per aiutare mio figlio all’acquisto di un mini appartamento).

Nel mese di maggio 2017, a seguito di un pignoramento presso INPS per debiti presso un istituto bancario privato, mi hanno congelato l’importo di euro 324.00 mensili in attesa della conferma del giudice dell’esecuzione.

Per conseguenti problemi economici, dal mese di 10/2017 ho sospeso il pagamento mensile di euro 300,00 in favore della mia ex moglie per assegno divorzile come da sentenza del 2004.

Questa sospensione ha generato un’ovvia e ulteriore richiesta di pignoramento da parte della mia ex moglie, con provvedimento di richiesta allo stesso giudice dell’esecuzione, trattandosi di crediti alimentari.

Dopo oltre un anno dall’accantonamento dei suddetti euro 324 mensili, il giudice dell’esecuzione ha deciso il riconoscimento di questa cifra all’istituto bancario ritenendo inammissibile il successivo ricorso della mia ex moglie che ora mi tempesta d’ingiurie e sta promuovendo altri interventi.

Da ultimo mi è stato in questi giorni notificato richiesta di pignoramento presso terzi, con udienza di comparizione per un vecchio debito presso una banca, iniziale di euro seimila ora salito a euro 12.000!

Sono in affitto, vivo da solo, ho 70 anni. Cosa mi rimarrà della mia pensione?

Per crediti ordinari (banche e finanziarie) non può essere pignorato più di un quinto della pensione che eccede il minimo vitale, laddove il minimo vitale è pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentato della metà.

L’importo del rateo pensionistico da considerare è quello accreditato in banca (al netto degli oneri fiscali) più la quota trattenuta per la cessione del quinto (al lordo delle cessioni in corso). Siamo cioè, nella fattispecie, intorno ai 2.680 euro.

Da gennaio 2018 la misura massima dell’assegno sociale è di 453 euro, per cui il minimo vitale attualmente ammonta a circa 680 euro.

La parte pignorabile della sua pensione si posiziona, dunque, sui (2680 – 680) euro, cioè duemila euro, il cui 20% è pari a 400 euro.

Ne deriva che per il pignoramento ordinario notificato in questi giorni, la quota che potrà essere assegnata al creditore procedente non potrà superare i (400 – 324) euro, cioè 76 euro.

Non ci è chiaro del motivo in base al quale l’azione esecutiva promossa dall’ex coniuge sia stata dichiarato inammissibile dal giudice (e su questo aspetto lei tace), dal momento che per crediti alimentari, l’unico argine al prelievo è rappresentato da quanto disposto dall’articolo 545 del codice di procedure civile, quando stabilisce che il pignoramento per il simultaneo concorso di crediti ordinari, esattoriali ed alimentari non può estendersi, comprendendo anche la quota ceduta (legge speciale 180/1950, articolo 68), oltre la metà dell’ammontare dello stipendio o della pensione.

Praticamente la capienza massima per un eventuale pignoramento della pensione da parte dell’ex coniuge sarebbe dì (2680/2 – 400 – 324 – 76) euro, vale a dire di 540 euro. Forse la sua ex moglie ha costituito una propria famiglia di fatto.

Comunque, al momento, senza considerare il pignoramento per crediti alimentari, al nuovo creditore procedente per il rimborso dei 12 mila euro, non potranno essere assegnati più di 76 euro della sua pensione.

STOPPISH

10 Giugno 2018 · Roberto Petrella

In riscontro alla vostra risposta vorrei solo precisare quanto segue:

1) La mia pensione netta accreditata in banca ammonta a Euro 1577.00 in quanto già decurtata da 3 anni di 400.00 euro di cessione volontaria e da euro 324 dal 5/2017 per pignoramento come descritto.

2) L’assegno divorzile da me sospeso da 10/2017 è per incapacità a sostenere l’esborso mensile di altre 300 euro, ma la mia ex moglie è tuttora single.

3) La inammisibilità dettata dal giudice è conseguente alla mancata decisione dello stesso da 5/2017 a 5/2018, decisione avvenuta solo dopo 7 giorni dalla richiesta dell’avvocato della mia ex al cambio di giudice in quanto non aveva ancora deciso dopo un anno pur avendo ricevuto memoria per l’eventuale assegnazione dell’importo accantonato a vantaggio della mia ex per crediti alimentari.

L’avvocato della mia ex credo abbia comunque impugnato la decisione del giudice circa la inammissibilità della sua richiesta.

Grazie per il suo feedback che aiuta ad inquadrare meglio il contesto: confermiamo la capienza del pignoramento per crediti alimentari della sua pensione già pignorata fino ad un massimo teorico di 540 euro.

Aggiungiamo, inoltre, che la sua ex potrà procedere, senza dover avviare ulteriori azioni esecutive nei suoi confronti (pignoramento), ex articolo 8 della legge 898/1970, in base al quale il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno divorzile, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del soggetto obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato (nella fattispecie l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) con l’invito a versarle direttamente le somme dovute.

Anche l’articolo 156 del codice civile prevede che, in caso di inadempimento, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può ordinare all’INPS, tenuto a corrispondere la pensione all’obbligato, che una parte di essa venga versata direttamente all’avente diritto.

Pertanto, ben presto la sua pensione sarà oggetto di prelievo alla fonte per ulteriori 300 euro fissati dal giudice come assegno divorzile.

STOPPISH

10 Giugno 2018 · Annapaola Ferri

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