Pignoramento della pensione per crediti alimentari – Come funziona?


Le sue considerazioni sono corrette, salvo che per quanto riguarda l'incidenza della rata di rimborso sulla cessione del quinto.





Desideravo sapere se con una pensione di 1300 € e una cessione del quinto (260 €) quanto margine o capienza ha il giudice per pignorare ulteriormente la pensione a motivo di mantenimento/alimenti per figlio maggiorenne? So che la quota pignorabile e quella quota togliendo o sottraendo il minimo vitale ( 453 euro + 1/2, 226 euro = 679 euro) quindi, la quota pignorabile risulterebbe essere sulla pensione in oggetto : 1300 – 679 = 621. Se non ho capito male, il giudice può pignorare solo fino alla meta di questa quota (621 euro) ? Se così è il computo, si può aggredire col pignoramento solo 310 euro? A questo punto, avendo già una cessione del quinto di 260 euro, rimarrebbero unicamente 50 euro che il giudice può pignorare per crediti alimentari richiesti per il figlio?

Le sue considerazioni sono corrette, salvo che per quanto riguarda l’incidenza della rata di rimborso sulla cessione del quinto. Quest’ultima non influisce direttamente sull’individuazione della parte pignorabile della pensione, e quindi della capienza, ma solo sulla verifica, a posteriori, che la somma dei pignoramenti già in corso, della rata di rimborso della cessione del quinto e del pignoramento per cui si procede, non superi la metà dell’importo della pensione percepita (intesa come quella accreditata in banca, ma integrata con la rata di cessione).

Venendo al suo caso, noi supponiamo che in banca le vengano accreditati 1.040 euro, il che indica che la sua pensione al netto degli oneri fiscali è pari a 1.300 euro. Ora, la parte pignorabile della sua pensione è pari a 621 euro come correttamente calcolato. La percentuale di prelievo della parte pignorabile della pensione o dello stipendio, a causa di crediti alimentari (mantenimento del figlio) non ha un massimo (come il 20%, o quinto, nel caso si agisca esecutivamente per debiti). L’entità del pignoramento sulla pensione può essere liberamente quantificata ed autorizzata dal presidente del tribunale, può arrivare teoricamente anche al 100% della parte pignorabile, dovendo sottostare esclusivamente al vincolo che la somma dei pignoramenti già in corso, della rata di rimborso della cessione del quinto e del pignoramento per cui si procede, non superi la metà dell’importo della pensione percepita.

Praticamente, nella fattispecie, possiamo dire che il giudice può estendere potenzialmente il prelievo fino a 390 euro pari, alla differenza fra 650 (metà della pensione percepita) – 260 (importo della rata destinata a servire il rimborso della la cessione del quinto).

Se, invece, lei non avesse avuto una cessione del quinto in corso, la metà dello stipendio sarebbe stata pari a 650 euro. Ma il giudice non potrebbe concedere per il mantenimento del figlio più di 621 euro, importo che costituisce la massima parte pignorabile della sua pensione.

28 Marzo 2018 · Carla Benvenuto

In riferimento al precedente quesito ho un dubbio circa la considerazione e applicazione della pignorabilità al 100% della restante parte oltre il minimo vitale.

Lei giustamente applica il comma 3 dell’ articolo 545 CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ma non tiene conto del comma 7:” Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.” Nota : il comma 7, 8 e 9 sono stati inseriti dall’art. 13, co. 1, lett. l), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con modif. con L. 6 agosto 2015, n. 132, con decorrenza dal 27.06.2015. Per cui mi rimane ancora il dubbio se il mio computo è corretto secondo questa mia interpretazioneo no. E cioè, Il comma 3 “Le somme dovute ….possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Nel caso di un pensionato trova applicazione al comma 5 e al comma 7 “La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.”? In conclusione “la parte eccedente si interpreta oltre il minimi vitale da cui convalidare il comma 5 “non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”?

Gianni57
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Mi scuso, ma non riesco a comprendere dove sia il problema: lei percepisce 1.300 euro di cui 679 euro non pignorabili (cosiddetto minimo vitale) e 621 pignorabili.

La parte eccedente tale ammontare .. a cui lei si riferisce, citando l’articolo 545 del codice di procedura civile, indica proprio la parte pignorabile (621 euro).

Quindi 621 euro sarebbe la parte pignorabile, se non ci fossero limitazioni imposte dalla legge a seconda della natura del credito per la quale il pensionato è sottoposto ad azione esecutiva.

Per debiti ordinari (banche, finanziarie, privati in genere) la quota massima di prelievo della parte pignorabile è il 20%. Per debiti esattoriali (quelli con la PA) la quota massima di prelievo della parte pignorabile varia dal 10% al 20%, in relazione al livello stipendiale.

Sono questi i limiti a cui ci si riferisce quando si legge che la parte eccedente (621 euro) la parte non pignorabile (679 euro) è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Per debiti alimentari (assegno di mantenimento per figli e coniuge ed obbligo di alimenti ai parenti stretti che versano in stato di indigenza, non è fissato un limite nè dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, nè da leggi speciali. Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 (33,3%) della parte pignorabile della pensione percepita dall’obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare. Ma la giurisprudenza non è univoca. Dunque è il giudice a stabilire la percentuale di prelievo della parte pignorabile.

Nell’esempio teorico abbiamo supposto che il giudice potesse pignorare il 100% della parte pignorabile solo per evidenziare come la quota pagata mensilmente per la cessione del quinto può entrare, anche se marginalmente, in gioco (si tratta di un caso limite a solo titolo di esempio: verosimilmente il giudice, nel quantificare il prelievo mensile, non si spingerà oltre il 33% della parte pignorabile).

Mi faccia sapere se permangono dubbi e quali.

29 Marzo 2018 · Simone di Saintjust

Il mio dubbio permane perchè i commi 3,4,5, hanno peculiarità diverse ma intrinseche. Il focus è nel comma 5 “[3] Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

[4] Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

[5] Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”

E cioè, un pignoramento “simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente” quindi comma 3 e 4 ad esempio, e agganciandolo al comma 7, pervengo alla conclusione che 621 euro del nostro esempio sono la parte eccedente e che in essa trova applicabilita il comma 5, che cita “non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.”. Per cui, secondo la mia interpretazione, il giudice non potrebbe andare oltre il 50% della parte eccedente (621 €) che risulterebbe 310 euro.

Se non ci fosse stato un simultaneo concorso con la cessione del quinto, si perviene benissimo alla quota alla quota di 1/3 o anche più ma sempre non oltre il 50% della parte eccedente.. Mi scuso se non sono stato esaurientemente esplicativo nel post precedente. Spero di esserlo stato adesso.

Gianni57
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Le somme predette nei commi 3 e 4 sono quelle dovute al privato a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità. Il comma 5 dispone poi che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell’ammontare delle somme predette.

Poi si parla di pensioni. Il problema è che lei, quando trasferisce la disposizione del comma 5 dagli stipendi alle pensioni, equipara le somme predette alla parte eccedente il minimo vitale e non alle somme da chiunque dovute a titolo di pensione. Il limite del 50% vale per la somma percepita dal pensionato, al netto degli oneri fiscali, e al lordo della cessione del quinto e degli eventuali altri pignoramenti in corso.

Lei compie una forzatura nel momento in cui interpreta che il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non possa estendersi oltre la metà della parte eccedente la misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.

O, almeno, non è questa l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Concludendo, il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dei 1300 euro. E non, secondo la sua interpretazione, oltre la metà dei 621 euro (parte della pensione eccedente il minimo vitale). Fermo restando che, naturalmente, nemmeno può superare i 621 euro.

Peraltro è prassi, legittimata da leggi speciali, che il prelievo per il simultaneo concorso di pignoramenti e cessione del quinto non possa superare la metà degli stipendi e delle pensioni percepite al netto degli oneri fiscali e al lordo delle cessioni del quinto (in pratica il netto percepito da statino e non quello accreditato in banca). O, se vuole, una cessione del quinto è equiparata a pignoramento in corso.

29 Marzo 2018 · Patrizio Oliva


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