Avviso di accertamento per tributi locali intestato a de cuius ed inviato ad un erede – La procedura è corretta?





Debiti ed eredità, sanzioni per tributi locali, tributi locali





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Avrei cortesemente bisogno di informazioni in merito ad un accertamento ici 2011 per omissione pagamento, intestato a nome del de cuius ma recapitato ad un solo erede. Asse ereditario composta da tre persone, due delle quali invalide ma con posizioni fiscali distinte.

Non ho possibilità di verifica sull’effettivo pagamento in quanto non dispongo dei vecchi incartamenti.

Cortesemente volevo informazioni sull’esattezza dell’accertamento interamente spedito al mio domicilio: eventuali informazioni sulla possibilità di riduzione delle sanzioni menzionate ma senza specifiche e se di mia competenza come pagare senza dovermi recare nel comune che ha emesso l’accertamento. Come risolvo correttamente la questione?

L’articolo 65 della legge 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) stabilisce che in caso di obbligazioni derivanti da omesso o insufficiente pagamento di imposte sui redditi (IRPEF, IRES) da parte del de cuius, gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria (articolo 65 dpr 600/1973). In pratica, l’erario può richiedere ad uno qualsiasi degli eredi di onorare l’intero debito del de cuius: pertanto, l’erede cui l’Agenzia delle entrate notifica l’avviso di accertamento sulle imposte dei redditi del de cuius, è tenuto a pagarne l’intero importo all’erario, salvo il diritto di esercitare rivalsa, pro quota, sugli altri eredi.

Per quanto riguarda l’ICI, invece, trattandosi di tributo locale ed in mancanza di norme speciali che vi deroghino (come, invece, avviene espressamente in materia di imposte dirette) entra in gioco l’articolo 752 del codice civile secondo il quale i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie .

Gli atti intestati al de cuius possono essere notificati all’ultimo domicilio del defunto ed essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente (Cassazione sentenza 26718/2013).

L’articolo 8 della legge 472/1997 stabilisce poi che l’obbligo al pagamento delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie non si trasmette agli eredi.

In via del tutto preliminare andrebbe stabilito un contatto telefonico od epistolare con l’URP del Comune in cui era situato l’immobile del defunto e quindi con l’ufficio comunale preposto alla gestione dei tributi locali per conoscere l’esatto importo da corrispondere (un terzo dell’intera pretesa ed esclusione delle eventuali sanzioni applicate).

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2 Gennaio 2017 · Marzia Ciunfrini

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