Tributi locali – Decadenza dell’avviso di accertamento

L'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) dispone che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche' all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Pertanto, assume fondamentale importanza il termine ultimo per il pagamento del tributo locale o per la presentazione della dichiarazione quando prevista: a tale proposito va anche considerato che tale termine, ad esempio per il tributo locale dovuto per l'anno d'imposta N, spesso cade nell'anno N+1.

31 Marzo 2016 · Loredana Pavolini