Avviso di accertamento intestato a defunto » Nulla la notifica se avviene presso ultima residenza del de cuius ma non collettivamente a tutti gli eredi

E' nullo l’avviso d'accertamento non notificato collettivamente agli eredi presso l'ultima dimora del de cuius.

L’atto tributario intestato al defunto non può essere direttamente notificato agli eredi che non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

In difetto della comunicazione, l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento devono essere notificati, a pena di nullità, agli eredi “collettivamente e impersonalmente” presso l’ultimo domicilio fiscale del defunto.

Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla CTR della Puglia, con sentenza 2100/22/14, la quale è stata chiamata ad esprimersi sulla corretta notifica degli atti agli eredi di un contribuente deceduto.

Secondo quanto disposto dalla pronuncia in esame, se l'avviso di accertamento è intestato direttamente al de cuius, anziché collettivamente e impersonalmente agli eredi, la notifica effettuata a uno degli eredi è insanabilmente nulla.

Come noto, da un punto di vista giuridico, per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all’Erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l’intero debito del de cuius.

Inoltre, sempre secondo normativa vigente, gli eredi del committente devono comunicare all'Agenzia delle entrate competente, in base al domicilio fiscale del defunto, le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Ciò, perché la notifica degli atti intestati al defunto può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione delle proprie generalità e del proprio domicilio fiscale.

Questo principio, come chiarito nel blog, è stato anche legittimato dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che:

  1. se la comunicazione da parte degli eredi viene eseguita, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato;
  2. se la citata comunicazione è omessa, l’Agenzia delle entrate può notificare gli atti intestati al defunto nell'ultimo domicilio dello stesso agli eredi collettivamente ed impersonalmente.

Dunque, visti i precedenti normativi e giurisprudenziali, con il verdetto sopra riportato, la Commissione Tributaria ha voluto ribadire il concetto per cui la notifica dell' vviso di accertamento intestato al de cuius ed effettuata direttamente nei confronti di un solo erede presso il proprio indirizzo, è da ritenersi insanabilmente nulla.

Questo, poiché gli atti intestati al defunto possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente.

5 Dicembre 2014 · Andrea Ricciardi




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