A proposito del topic precedente vorrei chiedere, se, l’atto notarile di donazione potrebbe essere impugnato dagli altri eredi (nipoti e fratelli) e anche se alla scrittura privata redatta e autenticata dal notaio,deve corrispondere il pagamento in denaro, oppure se basta indicare che il pagamento è già stato effettuato anni fa’ in contanti.
La riduzione delle donazioni effettuate in vita dal defunto possono essere promosse solo dagli eredi legittimari, ovvero il coniuge, i genitori o i nonni del defunto, i figli ed i nipoti (figli dei figli) del defunto.
Infatti, secondo quanto disposto dall’articolo 557 del codice civile, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (ad esempio gli acquirenti dell’eredità a cui ha diritto un legittimario).
Nella situazione descritta, dunque, in assenza di coniuge, figli e ascendenti del defunto, cioè dei suoi legittimari, nessun altro erede (a meno di qualche figlio naturale del defunto o dei discendenti di quest’ultimo) potrà avviare un’azione giudiziale finalizzata a far rientrare, il terreno donato, nell’eredità da suddividere fra gli eredi. Quindi, la donazione (suggellata da atto notarile) è la soluzione più lineare ed indicata rispetto alla scrittura privata sottoscritta da un soggetto con parziale incapacità di intendere e, soprattutto, meno suscettibile di attenzione da parte del fisco e immune a ricorsi altrui.
Per quanto riguarda, invece, l’autentica delle firme apposte a margine della scrittura privata, il notaio non deve entrare nel merito del contenuto del documento, ma deve semplicemente limitarsi ad annotare che le firme sono state apposte in sua presenza dai soggetti da lui stesso identificati. Punto
19 Gennaio 2024 · Annapaola Ferri
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