Atto di precetto in corso – Vorrei andare a convivere con la mia ragazza senza crearle problemi





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





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Avrei gentilmente bisogno di un parere legale: nel 2009 non ho più potuto onorare il pagamento del mutuo e di 2 finanziarie, avevo la residenza a casa mia, dove è fissata tutt’ora, ma per ragioni lavorative e sanitarie devo spostare la residenza. Ora convivo con la mia ragazza che mi ospita in casa sua, sua proprietà, come devo fare per tutelarla qualora spostassi la residenza qui a Roma?

Il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore e’ azione esecutiva assai poco efficace: il creditore vi ricorre quando, nella residenza o nel domicilio del debitore, e’ ragionevolmente presumibile rinvenire beni di valore (quadri d’autore, gioielli, collezioni, mobili di antiquariato).

Tanto premesso, opera, per quanto attiene il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, il principio della presunzione legale di proprieta’: tutto quello che si trova nella casa in cui vive il debitore e’ di proprieta’ del debitore stesso.

Le conseguenze derivanti dal principio appena enunciato possono essere limitate con la stipula di un contratto di comodato d’uso, registrato presso l’Agenzia delle entrate, sia dell’appartamento (o dei locali dell’appartamento occupati dal debitore) che dei beni (mobili, arredi, elettrodomestici, impianti di servizio e quant’altro) in tali spazi collocati.

Tuttavia, cosi’ come stabilito dalla Corte di cassazione (sentenza 23625/12), l’attivita’ svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento eventualmente esibiti dal debitore, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Cio’ significa che l’ufficiale giudiziario potrebbe, anche a fronte dell’esibizione del contratto di comodato registrato da parte del debitore esecutato, procedere comunque al pignoramento (magari lasciando in custodia i beni pignorati al debitore stesso).

Al verificarsi di una simile circostanza, il comodante (nella fattispecie la sua ragazza) sarebbe costretto a rivolgersi ad un un avvocato per presentare, al giudice delle esecuzioni, istanza di liberazione dei beni pignorati dall’ufficiale giudiziario.

Non sempre accade: il piu’ delle volte l’ufficiale giudiziario esaminato il contratto di comodato e ispezionati i locali, va via e redige verbale di pignoramento infruttuoso. Ma, non e’ escluso che la questione potrebbe complicarsi richiedendo l’intervento (e l’onorario) di un legale.

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11 Giugno 2016 · Ludmilla Karadzic

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