Pensione già pignorata per crediti della stessa natura di quello appena precettato


L'atto di precetto, se non adempiuto nel termine temporale indicato, consente al creditore di procedere pignoramento della pensione o del conto corrente





Oggi 24/04/2023 ho ricevuto dall’ufficiale giudiziario un atto di precetto e intimazione al pagamento entro 10 giorni della somma di circa 4 mila euro per motivazioni assolutamente non chiare: l’atto, in pratica, si riferisce ad un esistente pignoramento presso terzi Inps per mancata restituzione di un finanziamento, venduto poi all’attuale richiedente.

Nell’atto, in pratica, oltre alla continua ripetizione della provenienza dei quest’ultima e del suo capitale sociale, si fa riferimento continuo da due legali (anche qui le varie competenze) al pagamento della detta somma conteggiata con tutti gli addebiti con riferimento anche ad altro non indicato. In proposito, sulla pagina personale A.d.R. ho constatato la presenta dell’atto giudiziario citato con valore 0,00. Ora, sicuro che questo forum avrà già capito l’iter, vorrei chiedere questo: l’atto di precetto è conseguente al pignoramento presso terzi già attivato dalla stessa per la durata di anni, quindi consapevole della posizione di precarietà economica del sottoscritto. Pertanto il pagamento viene richiesto tramite giudice di pace. Quindi, chiedo, come devo comportarmi in proposito? Ho una pensione Inps di circa 1.900 euro mensili di cui euro 215 quale pignoramento (1/5 pensione) e 300 quale cessione del quinto.

L’atto di precetto, se non adempiuto nel termine temporale indicato, consente al creditore di procedere con il pignoramento. Le motivazioni avrebbero dovuto essere vagliate prima, quando è stato notificato al debitore il decreto ingiuntivo (non opposto) o la sentenza (passata in giudicato) che costituiscono il titolo esecutivo su cui fondano le ragioni del precetto.

Se già insiste un pignoramento della pensione, e se il credito azionato non è stato contratto per debiti verso la Pubblica Amministrazione, nulla potrà essere trattenuto dal trattamento pensionistico qualora non fosse corrisposta, come richiesto, la somma di denaro ingiunta.

La trattenuta, pari al 20% della pensione netta (ma comprensiva della rata di cessione del quinto) eccedente il minimo vitale (ad oggi 1007 euro) verrà applicata non appena sarà stato completamente soddisfatto il vecchio credito azionato.

Attenzione però: non è detto che il prossimo pignoramento debba riguardare necessariamente la pensione presso l’INPS: il creditore, infatti, potrebbe decidere di procedere con il pignoramento del conto corrente del debitore e solo successivamente potrebbe chiedere la trattenuta giudiziale sulla sua pensione per soddisfare il credito residuo.

25 Aprile 2023 · Lilla De Angelis


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