Pensione già pignorata per crediti della stessa natura – Ulteriori considerazioni


In caso di pignoramento del conto corrente potrà comunque essere prelevata la pensione che vi è stata accreditata





Vorrei dare un seguito alla risposta al quesito da me posto: “Pensione già pignorata per crediti della stessa natura di quello appena precettato”. Nella precedente, causa anche la contrarietà per la notifica, non ho inserito che oltre all’atto di precetto notificato in data 24/04/2023, con data 07/03/2023, il sottoscritto non ha MAI ricevuto nessuna comunicazione, in modo che oltre ai chiarimenti che ne sarebbero scaturiti poteva anche organizzarsi per l’eventuale pagamento avendo a disposizione gg 40 più ulteriori 10 (sempre che detta sommo fosse dovuta). Il precetto notificato, è da precisare, non è un debito in sospeso e, quindi, richiesto ma come ho detto in precedenza nel primo quesito non c’è nulla di chiaro per la richiesta. Si riesce ad intravedere, in senso aleatorio, che sono degli interessi che si vogliono recuperare su un pignoramento già attivato dal Tribunale ed in “coda” di altro pignoramento presso l’Inps. In pratica il debito, dopo i vari passaggi tra gli acquisitori, è stato definitivamente acquistato dalla “IFIS NPL” ed ottenuto il pignoramento presso terzi. L’attuale intimazione, non trova alcun riscontro con nessuna pendenza. Ora, per quanto riguarda l’attivazione per il recupero è chiaro l’iter mediante pignoramento presso terzi. Il mio timore, se come precisata nella risposta può avvenire anche un pignoramento del conto corrente, in questo caso non sarà più possibile prelevare l’importo della pensione che netta è di euro 1.300? datosi che non ho ulteriore somme depositate? Ringrazio per l’attenzione.

In caso di pignoramento del conto corrente potrà comunque essere prelevata la pensione che vi è stata accreditata: anche se trattasi di interessi reclamati e collegati ad un precedente pignoramento, l’azione esecutiva si presenta come un nuovo pignoramento, accodabile, trattandosi di credito azionato con la medesima natura di quello precedente e già in corso.

Tuttavia, se il titolo esecutivo non è stato notificato (ma è sempre possibile una notifica per compiuta giacenza, ignota al destinatario per cause concomitanti) e viene messa in discussione addirittura la legittimità del precetto nonché l’esigibilità della somma dovuta, bisognerà necessariamente affidarsi ad un avvocato che, una volta accertata la situazione, proporrà un eventuale, ma inevitabile, ricorso al giudice dell’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione al precetto).

L’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica del precetto.

25 Aprile 2023 · Lilla De Angelis


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