Testamento redatto da persona incapace ma non interdetta





Eredità e successione, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, selezione - eredità e successione





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Persona incapace naturale cioè non interdetta: atto firmato da 7 anni se la persona risultava incapace è valido essendo passati 5 anni oppure è annullabile? Cioè dopo 5 anni si prescrive l’azione di annullabilità ma l’atto rimane valido dopo i 5 anni oppure no?

La risposta al quesito la fornisce, fortunatamente, l’articolo 428 del codice civile, secondo il quale gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.

L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.

L’azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.

STOPPISH

27 Novembre 2018 · Marzia Ciunfrini

Di conseguenza l’atto dopo 5 anni è valido? Cioè se l’azione non viene fatta entro 5 anni, l’atto è valido? Esempio testamento ci si accorge dopo 6 anni e la persona all’epoca era incapace naturale. A questo punto vale oppure no?

Nel contesto appena chiarito, l’incapacità del testatore di intendere e volere al momento della redazione del testamento è causa di annullabilità dell’intero testamento ed è proponibile entro i 5 anni da quando le disposizioni ivi contenute furono effettivamente eseguite. Nei casi d’incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ad esempio gli eredi legittimi.

L’articolo 591 del codice civile, infatti, dispone che sono incapaci di testare coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento e che l’azione di annullabilità del testamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Per giurisprudenza consolidata il termine prescrizionale quinquennale va interpretato nel senso che esso decorre non già dall’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario, ma da quando l’erede beneficiato entra nel possesso dei beni ereditari.

STOPPISH

27 Novembre 2018 · Marzia Ciunfrini

Non ho capito questo: trascorsi i 5 anni l’atto diventa valido seppur fatto da un incapace? Cioè se l’azione viene fatta dopo 5 anni non è valida, cioè non è annullabile ma l’atto è valido o si può fare un ricorso o magari subentra una prescrizione?

Certo, il testamento, pur redatto da soggetto incapace, è comunque valido se qualcuno che vi abbia interesse non lo impugna entro cinque anni dal momento in cui è data esecuzione al testamento stesso.

STOPPISH

27 Novembre 2018 · Marzia Ciunfrini

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