Iva non pagata da una srl unipersonale avente come amministratore un prestanome incapace di intendere e volere – Chi ne risponde?






Mio fratello è stato prestanome di una srl unipersonale fallita due anni fa, in cui svolgeva il ruolo di amministratore unico (prima che entrasse lui, la società aveva debiti enormi con lo stato per IVA ed altre imposte mai versate). Mio fratello non ha mai svolto niente di niente. Ha un certificato di persona con ritardo mentale grave incapace di intendere e volere. Sono passati sette anni o otto da quando ha messo questa firma, ma tuttora non gli è arrivato niente. Essendo una srl per i debiti risponde la srl, ma per iva non pagata so che risponde l’ultimo amministratore. Se mio fratello è stato raggirato e ha una diagnosi fatta da medici della ASL del centro di salute mentale, come persona incapace di intendere e volere, pur non avendo un tutore, se un giorno gli arrivano multe, risponde con il suo patrimonio personale? Essendo una persona con grave ritardo mentale è da sempre una persona incapace seppur naturale.

Il codice penale, all’articolo 85, stabilisce che nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile solo chi ha la capacità d’intendere e di volere.

Tuttavia, in caso di procedimento penale a carico di suo fratello, l’incapacità di intendere e di volere dovrà essere accertata con perizie tecniche, d’ufficio e di parte: non basterà esibire la diagnosi formulata dal centro di salute mentale dell’ASL.

In poche parole se gli atti sottoscritti, che non è dato conoscere, hanno comportato il superamento della soglia oltre la quale scattano le sanzioni tributarie e contributive penali, suo fratello subirà comunque un processo penale e dovrà affidarsi ad un avvocato (anche d’ufficio, se ne ha i requisiti) e, comunque, farsi economicamente carico delle perizie mediche di parte, se vuole dimostrare la propria impunibilità.

A tale proposito va ricordato che, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in caso di dichiarazione annuale omessa, se l’imposta evasa è superiore a 50 mila euro (soglia di punibilità) si rischiano da 18 mesi a 4 anni di reclusione.

Per l’IVA, se l’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele) supera la soglia di 250 mila euro, la pena prevista varia dai 6 mesi a 2 anni di reclusione.

In riferimento all’IRPEF e all’imposta dovuta e non versata (in base alla dichiarazione presentata non infedele), il reato si configura solo per l’omesso versamento delle ritenute d’acconto, con soglia di punibilità pari a 150 mila euro e comporta una pena detentiva che varia da un minimo di sei mesi ad un massimo di 24 mesi.

Venendo alle dichiarazioni presentate, ma infedeli, di IVA e IRPEF (in pratica, quando nei bilanci annuali sono stati riportati elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi superiori a quelli effettivi o addirittura inesistenti) la soglia di punibilità scatta se l’imposta evasa supera i 150 mila euro; la pena detentiva varia da 1 a 3 anni.

L’illecito penale contributivo sussiste solo per il datore di lavoro che omette di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti. L’omesso versamento deve superare i 10 mila euro (in un periodo di imposta): la sanzione penale prevista consiste nella reclusione fino ad un massimo di 36 mesi (oltre a sanzioni amministrative pecuniarie accessorie).

4 Novembre 2018 · Patrizio Oliva

Vorrei gentilmente capire se un giorno mio fratello per i debiti della srl fallita tipo iva etcc….dove era un prestanome che non ha mai svolto niente e viene esempio chiamato a processo e se viene riconosciuto incapace di intendere e volere come dice l articolo 85 non risponde dei reati e dei debiti di conseguenza il suo patrimonio personale non verrà toccato?

Cioè se viene dichiarato incapace di intendere e volere risponde ugualmente dei debiti della srl? Oppure no? Perche spesso in parte civile possono essere richiesti i danni in equivalente anche a una persona incapace di intendere e volere. Ma in questo caso cioè un prestanome di una srl fallita se viene riconosciuto incapace di intendere e volere può stare tranquillo oppure possono toccargli i beni personali?

Per quel che attiene il risarcimento danni, va preso in considerazione l’articolo 2047 del codice civile: in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (ma sembra, stranamente, non esser stato nominato nemmeno un giudice tutelare), salvo questi che provi di non aver potuto impedire il fatto. Nel caso in cui il danneggiato (lo Stato, nella fattispecie) non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità.

Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma dell’assistenza psichiatrica (legge 180/1978), la presunzione di responsabilità prevista dall’articolo 2047 del codice civile potrebbe anche risultare configurabile, a carico della struttura sanitaria, nelle ipotesi in cui l’infermo di mente sia ricoverato presso la stessa; diversamente, il personale medico può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi dall’attività illecita dell’incapace per inadeguata organizzazione dei servizi di cura, per errori di diagnosi o di terapia.

Insomma, si potrebbe anche arrivare al paradosso che per i danni cagionati allo Stato dal soggetto incapace di intendere e di volere, potrebbe essere riconosciuta la responsabilità di una entità parastatale (la ASL).

Il suggerimento è comunque quello di evitare di approfondire troppo la questione: è inutile, dal momento che non troverà mai una risposta affidabile che escluda, o confermi, il verificarsi degli eventi che lei teme. La problematica è troppo articolata e complessa per poter prevedere un esito del tipo on/off: il giudice sarà chiamato a decidere, come già accennato, soprattutto sulla base delle perizie mediche che saranno necessariamente disposte in un eventuale contenzioso penale e/o civile.

Anche alla luce del fatto che, in questa sede, non sono stati forniti elementi fondamentali per ipotizzare l’evolversi di un eventuale contenzioso, nonché per capire come un soggetto (suo fratello) che per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, non sia stato assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare. (articolo 404 del codice civile).

5 Novembre 2018 · Ornella De Bellis

Ho giusto un ultima perplessità: mio fratello sino a 2 anni fa non era seguito in psichiatria in quanto non ha mai compiuto reati e di conseguenza si è sempre opposto a farsi seguire da uno specialista, di conseguenza il giudice non potrebbe condannare medici, ma come spesso capita essendo appunto come nel caso di mio fratello e una incapacità naturale se viene assolto cioè senza dolo eventuale o generico in quanto inconsapevole a quel punto non dovrebbe rispondere dei reati e quindi dei debiti tributari? Se poi c è un raggiro senza che mio fratello abbia presentato denuncia durante un processo se una persona risulta incapace chi risponde dei debiti di una srl? Il prestanome o l amministratore di fatto?

Purtroppo, le sue perplessità sono sempre finalizzate a capire se lei e suo fratello potrete dormire sonni tranquilli in base ad una presunta licenza, conferita dalle ASL, di compiere atti illeciti senza pagare pegno e preservare, così, anche eventuali beni presumibilmente ereditati da suo fratello.

Ma, dovrà farsene una ragione nel non potere, a priori, dipanare la matassa ed avere risposte certe e definitive sulla questione.

Difficile che possa essere accertato un raggiro se non c’è stata denuncia, accertamento della responsabilità e la conseguente condanna penale per chi avesse approfittato di un soggetto incapace di intendere e di volere. La circonvenzione di incapace ad opera di terzi non può essere eccepita dal soggetto accusato di aver evaso imposte, sopra o sotto la soglia penale, in sede di contenzioso tributario: non sarà sufficiente esibire il contenuto dell’attestazione ASL (di cui, comunque, andrebbe esattamente analizzato il contenuto diagnostico). Peraltro, il procedimento di opposizione ad eventuali cartelle esattoriali per omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute, sarebbe incardinato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, evidentemente incompetenze a giudicare, anche d’ufficio, sull’eventuale raggiro perpetrato ai danni di suo fratello. Il suggerimento, pertanto, è quello di far nominare da un giudice un amministratore di sostegno che esponga all’Autorità giudiziaria ordinaria, prima e non dopo che si apra eventualmente un contenzioso tributario, i fatti accaduti.

5 Novembre 2018 · Ornella De Bellis


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