Gli arretrati NASpI mi sono stati corrisposti integralmente nonostante una richiesta di pignoramento per una cartella esattoriale non pagata – Cosa succede adesso?












Ho ricevuto un atto di pignoramento presso terzi della NASpI per una cartella esattoriale non pagata: tale NASpI non essendomi stata corrisposta al momento della domanda, mi è stata erogata comprensiva di tutte le mensilità accumulate, in un’unica soluzione dall’INPS. Il problema è che tale somma è stata anche richiesta nell’atto di pignoramento presso terzi, ma siccome l’INPS me l’ha già liquidata non trattenendola (probabilmente hanno ricevuto l’atto di pignoramento successivamente all’erogazione della somma) cosa succederà adesso?

Una volta tanto la lentezza della burocrazia, ovvero il ritardo della notifica dell’atto al terzo pignorato, si risolve a vantaggio del debitore: lei è stato veramente fortunato perché ai sensi dell’articolo 72 bis del dpr 602/1973 l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l’ordine all’INPS di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede.

E poi, se il debito portato dalla cartella esattoriale fosse stato cospicuo, avrebbe dovuto rivolgersi al giudice dell’esecuzione, ex articolo 615 del codice di procedura civile, assistito da un avvocato, per fare applicare la giusta trattenuta, pari al 20% di ciascun rateo arretrato eccedente il minimo vitale (687 euro circa). Infatti, la Consulta, ha stabilito che l’indennità di disoccupazione ha natura previdenziale, e quindi per il pignoramento della NASpI vanno applicate le stesse regole stabilite per la pensione dall’articolo 545 del codice di procedura civile.

Adesso, se dovesse percepire ancora delle mensilità NASpI, l’INPS applicherà la trattenuta del 20% eccedente il minimo vitale prima di ciascun accredito. Altrimenti, il creditore (nella fattispecie Agenzie delle Entrate – per la quale agisce Agenzia delle Entrate Riscossione) dovrà attendere un’altra occasione per ottenere il rimborso del credito vantato.

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20 Ottobre 2019 · Rosaria Proietti