Agevolazioni fiscali per ricercatori e studenti – Posso fruirne anche essendo collocata in aspettativa?


Agevolazioni fiscali





Io risiedo nel Regno Unito, nel quale svolgo il lavoro di professore universitario a partire da Marzo 2015: inoltre, sono collocata in aspettativa, fino a settembre 2018, dall’Università italiana, dove ho ricoperto il ruolo di professore ordinario. Volendo rientrare in Italia nel corso dell’anno 2018, al fine di riprendere l’attività di insegnamento presso l’Università italiana, acquisendo la residenza nel territorio dello Stato, vorrei sapere se ho diritto a beneficiare diritto alle agevolazioni previste in questo caso. Più precisamente si prevede la concessione di incentivi fiscali ai ricercatori e docenti in possesso di titolo di studio universitario, o equiparato, che abbiano svolto, per almeno due anni continuativi, documentata attività di ricerca o docenze all’estero presso centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero presso università, e che, entro cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo ivi la residenza fiscale. La mia domanda, dunque, è questa: posso fruire delle agevolazioni anche essendo collocata in aspettativa?

Il suo caso rappresenta un delicato esempio border-line di interpretazione di una legge: è difficile rispondere alla sua domanda, poiché, come avviene in questi casi, il responso è opinabile a interpretazioni legislative di addetti ai lavori, per cui, il consiglio, è quello di predisporre un interpello all’Agenzia delle Entrate.

E’ possibile interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

  1. l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
  2. la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
  3. l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

Il contribuente interpella l’amministrazione finanziaria anche per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione che nella particolare fattispecie non possono verificarsi effetti elusivi anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L’amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) nel termine di centoventi giorni. Sempre nel termine di 120 giorni è prevista la risposta all’interpello riguardante la disapplicazione di norme tributarie

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non e’ comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.

L’amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonche’ ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante le risoluzioni e le circolari pubblicate.

La presentazione delle istanze di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne’ sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L’amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche’ in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali vanno presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante. Le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e disposizioni o fattispecie di natura catastale vanno presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

In via transitoria fino al 31 dicembre 2017, le istanze di interpello riguardanti l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie, andranno presentate direttamente alla Direzione centrale Normativa.

In ogni caso, se l’istanza d’interpello viene presentata ad ufficio diverso da quello competente, essa verrà trasmessa tempestivamente all’ufficio competente. In tal caso, tuttavia, il termine per la risposta inizierà a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente sarà data notizia al contribuente.

L’istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è presentata dal contribuente agli uffici competenti con la consegna a mano, la spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, la presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate.

L’istanza di interpello deve sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta elettronica certificata con firma digitale oppure accompagnate da copia fotostatica non autenticata di un documento di identita’ del sottoscrittore. Nei casi in cui il documento è trasmesso attraverso l’impiego di un servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende sottoscritta in virtù delle modalità di accesso con codice di identificazione personale (PIN – Personal idenfication Number).

Qui gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici competenti a ricevere istanza di interpello.

L’istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

  1. i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  2. l’indicazione della tipologia di interpello (si veda la prima sezione dell’articolo);
  3. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  4. le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  5. l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  6. l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  7. la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore (generale o speciale) incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non e’ contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All’istanza di interpello e’ allegata copia della documentazione, non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresi’ i pareri resi dall’ufficio competente.

Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g), l’amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione e’ stata effettuata.

Se la regolarizzazione non viene effettuata entro i 30 giorni, l’istanza di interpello è dichiarata inammissibile.

26 Settembre 2017 · Andrea Ricciardi


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