Affitto casa per vacanze estate 2020 con anticipo versato nel mese di gennaio – Posso chiedere la restituzione dell’anticipo già versato in virtù del fatto che quasi certamente non potrò fruire dell’appartamento causa impossibilità degli spostamenti per emergenza sanitaria COVID-19?





Contenzioso su contratto di locazione o di affitto, emergenza coronavirus o virus covid19, tutela consumatore - viaggi e vacanze





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Per l’affitto di un appartamento per l’estate al mare, ho versato un acconto di 700 euro al proprietario dell’ appartamento, basandomi sulle richieste pubblicizzate su internet dal medesimo, con i prezzi di affitto per ciascun mese dell’ estate 2020 pubblicati dal proprietario stesso su internet. Il contratto lo si evince dalle richieste del proprietario al sottoscritto, da me contattato, con le relative rate successive da versare, di cui la prima rata, già versata, a gennaio 2020. Quando non c’era nessun allarme COVID-19 in vista. Successivamente è arrivata l’epidemia COVID-19.

Per questa ragione il governo ha emesso varie leggi e relativi regolamenti, (anche regionali), che bloccano tutti i movimenti delle persone,al di fuori di casa, tranne pochi casi di forza maggiore, quali acquisti di cibo, a Lei certamente noti, che non riguardano il mio caso. Certamente è assolutamente vietato andare in spiaggia e in piscina.

La domanda che pongo, è la seguente: ho diritto al rimborso dei 700 euro di acconto, versati quando tutto era tranquillo, e con quali motivazioni da presentare al proprietario, certamente restio al rimborso, dal momento che mi è impedito (per ora) ma quasi certamente lo sarà anche a luglio 2020 di recarmi in vacanza ed occupare detto appartamento, e che forse la legge vieta pure a detto proprietario di affittare a non residenti l’appartamento in questione.

Altra domanda: non devo più versare le rimanenti rate concordate se non posso più recarmi in vacanza sempre per le leggi sul corona virus? Se mi sarà impedito di recarmi in vacanza in detta località distante dalla abitazione della mia residenza?

Ai sensi del codice del consumatore (articolo 64 e del decreto legislativo 206/2005) per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza (in pratica via internet), il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto (invio dei moduli di accettazione della proposta controfirmata con allegata copia del documento di identità).

Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento in cui, nella fattispecie, si notifica il formale recesso dal contratto di locazione concluso e si richiede la restituzione del prezzo corrisposto, specificando le modalità (bonifico, vaglia postale, assegno non trasferibile).

Nell’ipotesi che non possa essere esercitato il diritto di recesso per scadenza dei termini, e che a luglio 2020 sia venuto meno lo stato di emergenza sanitaria con piena libertà degli spostamenti da parte dei cittadini, non corrispondendo le ulteriori rate pattuite, evidentemente, perderà ogni diritto alla restituzione dell’anticipo già corrisposto e null’altro sarà dovuto per l’inadempimento.

Nell’ipotesi che non possa essere esercitato il diritto di recesso per scadenza dei termini, e che a luglio 2020 permanga lo stato di emergenza sanitaria con limitazione degli spostamenti, per cui non sarà possibile fruire dei servizi già acquistati causa forza maggiore, bisognerà attendere una specifica norma di legge (se mai sarà promulgata) che regoli la ripartizione del danno fra conduttore e locatore, in merito al quasi certo diniego di quest’ultimo di restituire l’anticipo e le eventuali ulteriori rate nel frattempo percepite.

STOPPISH

28 Marzo 2020 · Giovanni Napoletano

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