Accertamenti per TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI


Il tributo locale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI ex TARSU), l'imposta municipale dovuta per il possesso di fabbricati (IMU), eccetera





Accertamento TARI 2021 – Ma la mia compagna già paga la tassa per lo smaltimento dei rifiuti

Ho ricevuto Accertamento Tari 2021: dal 2021 sono comproprietario di un’immobile, insieme alla mia compagna ed entrambi risediamo li. La Tari, intestata alla mia compagna, l’ha sempre pagata lei. Adesso mi è arrivato un Avviso in cui vengo intimato io (non la mia compagna) di pagare la Tari 2021 + Sanzioni e Interessi, com’è possibile?

Probabilmente, nella denuncia di inizio occupazione compilata e presentata dalla sua compagna è stato indicato un solo occupante: per cui, rilevato il successivo trasferimento di residenza nello stesso immobile di un altro occupante a partire dal 2021, è scattato l’accertamento di evasione TARI (a partire dal 2021, nonché gravato da interessi di ritardato pagamento e sanzioni) a carico del secondo occupante non contabilizzato nella dichiarazione di inizio occupazione già presentata al Comune.

Accertamento IMU notificato in fase successiva alla divisione ereditaria

In riferimento a questa discussione, leggo nella gentilissima risposta: “qualora la fase di riscossione coattiva risultasse successiva alla divisione ereditaria, il concessionario incaricato del recupero dell’evasione tributaria tenterà di accollare al proprietario del bene (appartenuto alla comunione) i tributi non versati” e a tal proposito vorrei specificare che nel caso in questione la Pubblica Amministrazione ha notificato accertamento IMU (relativa al periodo in cui l’immobile era in comunione) in un momento in cui la divisione ereditaria era già stata effettuata da circa 4 mesi. Notifica arrivata ad ognuno degli eredi (ormai non più comunisti dell’immobile in questione).

Una cartella di pagamento successiva alla divisione si può considerare illegittima? L’atto di divisione ha efficacia retroattiva anche ai fini dell’IMU?

I chiamati all’eredità che accettano, hanno l’obbligo, fra gli altri, di presentare all’Agenzia delle Entrate ( AdE) la dichiarazione di successione ereditaria entro 12 mesi dal decesso del de cuius: ricordiamo che la dichiarazione di successione ereditaria non ha nulla a che vedere con la divisione ereditaria, ma serve a pagare tempestivamente le imposte dovuta per la parte eccedente la franchigia.

Inoltre, qualora nella massa ereditaria fosse presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare (con l’aiuto di un commercialista) e versare, le imposte ipotecaria, catastale, di bollo la tassa ipotecaria e i tributi speciali. Per inciso, l’ingiunzione di versamento di questi tributi verrà notificata, presto o tardi, agli eredi; naturalmente la somma pretesa sarà gravata da sanzioni di ritardato pagamento e dagli interessi legali pluriennali delle imposte dovute, pagate in ritardo rispetto alla scadenza annuale successiva al decesso. Anche in questo caso si tratta di un debito solidale, come precisato con l’interpello 296/2022 dell’AdE. Inoltre, a fronte del pagamento volontario effettuato con il calcolo supportato da un professionista del settore, l’Agenzia delle Entrate potrà ricalcolare (liquidare) l’imposta dovuta relativa agli oneri successori e richiedere un’integrazione all’importo già versato.

Come abbiamo affermato nel precedente intervento, la Pubblica Amministrazione ha cinque anni per notificare agli eredi la richiesta di versare gli oneri successori integrativi dovuti e le altre imposte derivanti dalla detenzione di uno o più immobili (in particolare, nella fattispecie, l’IMU e la TARI che il deceduto proprietario versava in vita). Trascorso tale periodo, la pretesa decade, nel senso che la PA non potrà più notificare la richiesta di pagamento degli oneri successori veri e propri (imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria e tributi speciali) agli eredi, e neppure notificare ai nuovi proprietari la richiesta di pagamento delle imposte legate alla detenzione di un immobile come l’IMU e la TARI.

Purtroppo, però, la decadenza quinquennale decorre da quando la PA è messa in condizione di conoscere l’identità dei soggetti obbligati al pagamento e ciò accade con la dichiarazione di successione ereditaria (nel documento vengono elencati i comunisti e i beni ereditati) e/o con la divisione ereditaria notarile, che presuppone la dichiarazione di successione ereditaria e in occasione della quale le coordinate anagrafiche dei nuovi proprietari degli immobili vengono trascritte nei Pubblici Registri Immobiliari tenuti dall’AdE.

In conclusione, tutte le richieste di pagamento degli oneri successori, che arriveranno agli eredi nei cinque anni successivi alla data in cui è stata effettua la divisione ereditaria sono pienamente legittime nel senso che non sono affette da vizi decadenziali. Nella fattispecie, la notifica delle pretese IMU è stata effettuata quattro mesi dopo la dichiarazione di successione ereditaria (propedeutica alla divisione ereditaria), appena dopo, cioè, che l’AdE è venuta a conoscenza dei nominativi degli eredi.

Abbiamo già specificato che l’IMU, la TARI e gli oneri successori dovuti e non versati alle rispettive scadenze sono debiti solidali fra gli eredi (non si tratta, propriamente, di arretrati).

Insomma, gli eredi che effettuano la divisione ereditaria dopo sei anni dal decesso e che non presentano la dichiarazione di successione entro dodici mesi dal decesso, non possono pretendere che le imposte, nel frattempo dovute e non versate, possano essere evitate.

Cartelle esattoriali relative a debiti di importo inferiore a mille euro risalenti ad anni precedenti al 2015 non automaticamente annullate come da legge

Mi sono state notificate due cartelle esattoriali, una di 288 euro per una TARI del 2013 e una di 488 per un bollo auro del 2015: a prescindere che in quella casa non ci abito più dal 2000 e quindi non capisco, a prescindere che il bollo auto 2015 per una FIAT Punto mi sembra esagerato, non c’era stato lo stralcio d’ufficio delle cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015? Se si come mi devo comportare?

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali (Comuni e Regioni, ad esempio), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali (Comuni e Regioni, ad esempio), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare il cosiddetto annullamento parziale e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Quindi, il Comune dove è stata residente fino al 2020 (competente per la TARI) e la Regione a cui era dovuto il Bollo Auto 2015, potrebbero non aver aderito alla rottamazione automatica dei carichi fino a mille euro e che, comunque, anche se avessero aderito, si tratterebbe di un annullamento parziale, dal momento che la rottamazione sarebbe riferita esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973), mentre non riguarderebbe le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive, diritti di notifica.

Ma c’è un ulteriore aspetto da prendere in considerazione: quando il soggetto obbligato non adempie al versamento di un tributo (come la TARI o la Tassa automobilistica), l’ente creditore iscrive a ruolo il debito, ovvero inserisce il debitore in una lista di cittadini inadempienti. Successivamente l’ente creditore tenta di convincere il debitore con avvisi e solleciti (con le buone, diciamo) a pagare il dovuto, gravando ulteriormente il debito originario con sanzioni di omesso versamento ed interessi di ritardato pagamento. Una volta che il creditore si convince che non c’è nulla da fare e che il debitore inadempiente non è disposto a sentire ragioni, allora, se cliente del Concessionario nazionale, rende esecutivo il ruolo e passa la lista dei cattivi debitori all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) affinché proceda, quando possibile, con la riscossione coattiva, ovvero con pignoramenti, espropriazioni fermi amministrativi ed ipoteche, dopo aver emesso e notificato al debitore una cartella esattoriale, cioè il titolo esecutivo. Tutto questo bla, bla, bla semplicemente per dire che dal momento in cui il soggetto obbligato non adempie al proprio dovere pagando alla scadenza la TARI o il Bollo auto – al momento in cui AdER notifica la cartella esattoriale – possono passare anni e che, per rientrare in una sanatoria, quello che conta non è l’anno in cui non viene rispettata la scadenza evadendo il tributo, ma l’anno in cui l’ente affida ad AdER l’incarico di escutere coattivamente il debitore inadempiente (data di esecutività del ruolo, informazione che viene sempre riportata nella cartella esattoriale).

Insomma, nella fattispecie, i debiti relativi a TARI e bollo auto potrebbero entrambi essere stati affidati ad AdER ben oltre il 31 dicembre del 2015.

In ogni caso, anche se il cittadino obbligato non è più residente in un appartamento ubicato nel Comune creditore dal 2000, ciò non esime il cittadino stesso al pagamento della TARI negli anni precedenti per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione. E, se non bastasse, bisognerà anche ricordare che quando si occupa un appartamento bisogna, per legge, presentare al Comune una dichiarazione di inizio occupazione, così come, quando si lascia l’appartamento, va presentata la dichiarazione di fine occupazione. Non ottemperando, si rischiano ulteriori sanzioni e conseguenti notifiche di titoli esecutivi (ingiunzione fiscale o cartella esattoriale).

Il bollo auto del 2015 è sicuramente esagerato: su questo il debitore inadempiente perfettamente ragione. Infatti, pagando il bollo auto dopo anni (8 nella fattispecie) dalla sua naturale scadenza, alla tassa vera e propria si sommano interessi legali fino all’affidamento per la riscossione coattiva, nonché sanzioni amministrative per il tentativo di evasione non andato a buon fine.

Concludendo, al debitore inadempiente che percepisce pensione o stipendio e/o che è titolare di un conto corrente non in rosso e che non desidera andare incontro ad azioni esecutive, che, ancora, possiede un veicolo sul quale non desidera venga disposto un fermo amministrativo, conviene pagare o chiedere la rateizzazione del debito complessivamente accumulato.

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TIA anno 2012

Il 17/03/2023 mi è arrivata una raccomandata del mio comune con all’interno il bollettino di pagamento per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2012, nel documento segue che nel 28/02/2018 avrei dovuto pagare al comune l’importo richiesto a titolo di tassa rifiuti solidi urbani – TIA relativa al periodo 2012 in esecuzione del provvedimento “Avviso di pagamento TIA” del 12/12/2017, ma io ne nel 2012 ne nel 2017 ne nel 2018 ho ricevuto tale pagamento da effettuare, ne nei vari pagamento rifiuti urbani dei vari anni ne con raccomandata di notifica, ho ricevuta questa notifica a mezzo raccomandata il 17/03/2023, ora chiedo ma tutto questo ha un senso? (oltre al fatto che l’ente esercente nel 2012 non esiste più per fallimento) non dovrebbe essere tutto caduto in prescrizione?

Che il concessionario locale, preposto alla riscossione coattiva dei tributi comunali sia, nel frattempo fallito, è irrilevante, dal momento che il creditore è il Comune in cui il debitore risiedeva nel 2012: il diritto di esigere il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Tarsu, poi TIA ed infine TARI, in quanto tributo locale, si prescrive, in assenza di atti interruttivi del decorso, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ne scadeva il primo pagamento. Per la TIA 2012, quindi, la prescrizione sarebbe intervenuta dopo il 31 dicembre 2017. Scriviamo sarebbe intervenuta in quanto l’Avviso di accertamento del 12 dicembre 2017 ha spostato la data oltre la quale il diritto del Comune creditore ad esigere il credito evaso sarebbe stato prescritto, al 31 12 2022. Ed ancora, l’ultimo avviso, notificato nel febbraio 2018, ha spostato ulteriormente al 31 dicembre 2023 il termine utile per poter esigere il pagamento della TIA 2012.

Ricordiamo che la notifica di un avviso di accertamento può perfezionarsi correttamente qualora alla consegna il destinatario risulti temporaneamente assente, non risultino presenti altri soggetti che la legge abilita a prendere in consegna un atto indirizzato al destinatario, l’avviso di inizio giacenza vada smarrito. Così, l’atto risulta correttamente notificato ma il destinatario, come nella fattispecie, non ne ha contezza.

A questo punto allora, per togliersi ogni dubbio, il destinatario degli avvisi di accertamento/pagamento immediatamente esecutivi può recarsi presso gli uffici comunali (o quelli del nuovo concessionario per l’esazione dei tributi locali) e chiedere, come è suo precipuo diritto, l’esibizione, in copia, degli attestati di avvenuta notifica degli avvisi del 12 dicembre 2017 e del 28 febbraio 2018.

Solo qualora il Comune non disponga di entrambi o uno solo di tali attestati, la recente richiesta di pagamento del 17 marzo 2023 potrà ritenersi prescritta. Nel qual caso entro il 17 maggio 2023 dovrà essere eccepita – con ricorso amministrativo in autotutela, o ricorso giudiziale alla CTP (Commissione Tributaria Provinciale) – l’intervenuta prescrizione del diritto del Comune ad esigere la TIA 2012.

23 Ottobre 2023 - Giorgio Valli


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