Accertamento Imu anni 2016/2017/2018 per applicazione di una aliquota ridotta in assenza di presentazione della dichiarazione giustificativa » Sospensione dell’attività di riscossione degli enti impositori dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020


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Ho ricevuto un accertamento Imu per gli anni 2016-2017-2018: il Comune mi contesta l’aliquota applicata pari allo 0,8 e mi riconteggia il tutto con lo 0,95 come immobile a disposizione. In realtà dal 01/02/2016 l’immobile è stato concesso in locazione a canone concordato e ho pagato l’imu con la riduzione prevista (il contratto è stato correttamente registrato all’agenzia entrate così come i rinnovi per anno 2017 e 2018).

Ho però verificato che non è stata inviata la dichiarazione Imu. Ho fatto delle ricerche e ho visto che l’omesso invio della dichiarazione porta al disconoscimento dell’aliquota ridotta.

Chiedo se ho qualche “appiglio” per richiedere la riduzione/annullamento dell’avviso e dato che lo stesso è notificato il 5/3/2020 se per i 60 giorni dati per il pagamento siano sospesi per emergenza COVID (la documentazione dei contratti la ho in Toscana dove risiedo e al momento io ero a Milano dove poi sono rimasta bloccata fino a qualche giorno fa).

La dichiarazione IMU serve a comunicare al Comune competente per territorio (il luogo in cui è ubicato l’immobile soggetto ad Imposta Municipale Unica) le variazioni intervenute nel corso dell’anno precedente, che influiscono sulla determinazione della tassa, della sua riduzione o dell’esenzione: in pratica, la dichiarazione va presentata quando le variazioni che determinano un diverso importo dell’imposta dovuta non sono immediatamente acquisibili da parte dell’ente impositore attraverso la consultazione della banca dati catastale. Non è certo il caso di locazione a canone concordato dell’immobile, evento in occasione del quale la dichiarazione va presentata (entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui è stato registrato il contratto di locazione) per aver diritto alla riduzione dell’aliquota applicabile. Quindi, purtroppo, non ci sono appigli a cui può appellarsi.

L’articolo 67 del decreto legge 18/2020 stabilisce la sospensione dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In pratica, vengono sospesi i termini dei versamenti, anche rateali, scadenti tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, derivanti dagli atti di riscossione (qual è l’avviso di accertamento IMU).

In genere i versamenti oggetto di sospensione saranno effettuati entro il mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi (ma per quest’ultimo aspetto conviene consultare il sito dell’ente impositore, in quanto è comunque necessaria un’apposita delibera sindacale).

Per inciso, va altresì segnalato che per i contratti a canone concordato perfezionati nel corso del 2019, non è più obbligatorio presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge, al fine di accedere alla riduzione d’imposta. Così come neon è più obbligatoria la dichiarazione IMU per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado. Fermo restando l’obbligo di registrazione dei contratti stessi presso l’Agenzia delle Entrate.

Ed in ogni caso, nelle fattispecie per le quali fosse comunque ancora obbligatorio presentare la dichiarazione IMU, il termine scade il 31 dicembre (non più il 30 giugno) dell’anno successivo a quello di registrazione del contratto.

10 Giugno 2020 · Paolo Rastelli


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