Abitazione comprata con agevolazioni fiscali prima casa: ma devo rivenderla – Come riacquistarne un’altra con credito d’imposta





Agevolazioni fiscali, agevolazioni fiscali prima casa





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Dopo tanti sacrifici, sono riuscito a comprare un’abitazione, per me e mia moglie: ho usufruito delle agevolazioni fiscali prima casa per l’acquisto dell’immobile.

Purtroppo, però, destino ha voluto che mia moglie fosse (obbligatoriamente) trasferita in un’altra sede della ditta per cui lavora, dopo appena sei mesi.

Dunque, dovremmo per forza vendere questa abitazione e comprarne un’altra in un’altra città.

Cosa accade ora? Perderò le agevolazioni per la prossima casa?

C’è qualche deroga o condono?

Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Più nel dettaglio, Il credito d’imposta spetta quando la nuova abitazione è comprata prima o dopo la vendita dell’immobile già posseduto.

Il credito d’imposta spetta anche quando il riacquisto avviene con contratto di appalto o di permuta.

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
  • per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
  • in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d’imposta per pagare l’imposta di registro dovuta per l’atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l’importo residuo solo in diminuzione dell’Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Per fruire del credito d’imposta è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

In particolare, l’atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle “ordinarie” dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa” (categoria catastale non di lusso, ubicazione nel Comune di residenza o di lavoro ecc.), l’espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

L’interessato deve quindi:

  • indicare gli estremi dell’atto di acquisto della prima casa e l’ammontare dell’imposta di registro e dell’Iva agevolate;
  • dichiarare l’esistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto al beneficio alla data dell’acquisto , nel caso in cui era stata corrisposta l’Iva ridotta in assenza della specifica agevolazione prima casa
  • produrre le relative fatture, se è stata corrisposta l’Iva sull’immobile ceduto
  • indicare gli estremi dell’atto di vendita dell’immobile.

La concessione del credito di imposta presuppone che l’acquisto dell’immobile sia avvenuto con le agevolazioni prima casa e che l’acquirente non sia decaduto dai benefici.

Dunque, il credito d’imposta non spetta se:

  • sono stati persi i benefici “prima casa” in relazione al precedente acquisto
  • il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”
  • il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti “prima casa”
  • viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.
STOPPISH

22 Marzo 2018 · Andrea Ricciardi

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