Detrazione 36 per cento IRPEF su ristrutturazioni – il mio prestatore d’opera non ha un conto corrente su cui effettuare il bonifico

L'articolo 1,  comma 3, Decreto M.F.  18.02.98 numero 41 di cui alla legge 27 dicembre 1997, numero 449, stabilisce che per fruire della detrazione del 36% è necessario che le spese sostenute per gli interventi siano pagate esclusivamente con bonifico bancario dal quale risulti:

• la causale del versamento;
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Poiché la norma non specifica in modo particolare il tipo di bonifico bancario da usare, è ammissibile quello "per cassa", cioè quello effettuato a beneficiario che non dispone di un conto corrente bancario o postale? Le banche che ho interpellato lo escludono categoricamente.

Un mio eventuale prestatore d'opera, però, rifiuta l'apertura di un conto corrente bancario su cui far affluire eventuali bonifici eseguiti ai sensi della legge 449/97 sostenendo che, anche in merito alla "privacy",  può essere valido ogni tipo di bonifico, previsto peraltro dal recente Decreto Legislativo 27.01.2010 numero 11 ( articolo 1 lettera r) e articolo 21, ma non recepito dalle procedure bancarie, che richiedono tassativamente l'indicazione dell'IBAN e non l'identificativo unico del beneficiario.

Grato per una esaustiva risposta in merito, Nicola Giuliani.
Egregio sig. Giuliani

Innanzitutto complimenti, vedo che si è documentato molto bene.

Il Decreto Ministeriale numero 41/98 da Lei citato, in effetti, impone tra l’altro che il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di recupero e non solo, sia disposto mediante bonifico bancario, senza dare altre precisazioni sul tipo di bonifico. In merito le anticipo che in Italia non esisteva una definizione normativa di bonifico, quello che si conosceva in merito era dettato da manuali di tecnica bancaria, istruzioni della Banca d'Italia o da regolamenti e circolari non meglio precisate, una prima nozione la troviamo nel decreto legislativo 253/2000 attuativo della direttiva CE 97/5.

Anche Dottrina e Giurisprudenza non erano unanimi, a volte riconducevano la disciplina del bonifico all'istituto della delegazione altre volte considerandolo come modalità esecutiva di un contratto principale cioè quello di conto corrente, lasciando così intendere che non poteva esistere bonifico senza conto. Non mi dilungo oltre.

Teoricamente era ammissibile anche il bonifico per cassa, cioè quello disposto o ordinato da chi non disponeva di un conto corrente o effettuato in favore o a beneficio di chi non disponeva per l’incasso di un conto. Occorre però precisare che, le linee guida di revisione, dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) sulla normativa interbancaria, stabiliscono che l’IBAN non può più essere omesso per i bonifici nazionali al dettaglio (BON) e questo dall'1 marzo 2010, l’utilizzo dell'IBAN fu previsto già dal primo gennaio 2008 anche per i bonifici nazionali, ci fu poi una proroga, dal 30/06/08 molti istituti applicavano una penale per chi ancora utilizzava le vecchie coordinate.

Il recente decreto prevede che l’utilizzatore di servizi di pagamento (ordinante o beneficiario) e il suo conto siano identificati da un unico codice, se manca il conto invece, viene identificato solo l’utilizzatore, ma questa procedura anche se accettata dalla banca non consente di qualificare il pagamento come “bonifico”.

L’IBAN previsto anche per il raggiungimento dell'obiettivo SEPA (aerea unica di pagamenti in Europa) non è altro che una coordinata bancaria, un codice attribuito a ogni rapporto bancario, che raccoglie tutta una serie di dati fra i quali banca o filiale dove è aperto il rapporto nonché il numero di c/c questo al fine di consentire un agevole e sicuro pagamento o incasso.

Ora l’art 21 citato dal suo prestatore d’opera “mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento” lascia intendere che il beneficiario non ha un conto presso lo stesso prestatore di servizi dell'ordinante e non, che non dispone di un conto presso un altro e diverso prestatore di servizi, tanto è vero che specifica termini più lunghi per la messa a disposizione dei fondi. La fattispecie più vicina al suo caso mi pare sia quella di cui all'articolo 1, lettera n) “rimessa di denaro” servizio di pagamento senza l’apertura di conti di pagamento in nome di uno dei due soggetti. Anche questo però non è un bonifico ma una rimessa, modalità di pagamento non consentita dalla legge ai fini della detrazione di cui parliamo. Con il bonifico l’ordinante trasferisce somme dal suo conto corrente a quello del beneficiario.

Qualcuno sostiene che può essere effettuato dall'ordinante in contanti allo sportello. Questo è vero in parte, deve comunque indicare l’IBAN del beneficiario. Volendo ancora insistere sull’IBAN, questo non è altro che un identificativo di conto, introdotto nel gennaio 2008 in sostituzione delle vecchie coordinate, ma per un periodo limitato ammesso alternativamente ad esse in funzione d’identificativo unico.

E’ possibile comunque ricorrere all'ABF per risolvere controversie in materia di sistemi di pagamento, non è il suo caso, al limite può chiedere un parere. Le ricordo l’art 4 comma 1 letterab) del decreto ministeriale41/98, l’effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste comporta il non riconoscimento della detrazione.

Consiglierei all'impresa che effettua le opere, se possiede una semplice PayPal di chiedere il codice IBAN, così da poter ricevere dei bonifici anche senza aprire un conto corrente, ciò è possibile grazie all'apertura di una specie conto virtuale (in assenza di uno specifico contratto di conto corrente).

Cordiali Saluti, Anna.

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24 Giugno 2010 · Andrea Ricciardi




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