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La notifica di un atto trasmesso con raccomandata postale, si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni solari (quindi comprensivi di giornate in calendario festive e prefestive) dall’inizio giacenza (ovvero dalla data dell’avviso di inizio giacenza lasciato in cassetta postale), quando il plico viene ritirato dopo la compiuta giacenza o non viene ritirato affatto.

Quindi la data di notifica risale a dieci giorni fa: avendo il destinatario dieci giorni di tempo (naturalmente a partire dalla data di notifica dell’atto in cui si presume che egli abbia potuto prendere visione del contenuto della comunicazione trasmessa con raccomandata A/R) restano cinque giorni utili per effettuare, eventualmente, il versamento richiesto con l’avviso bonario (non si tratta di un obbligo – chi riceve l’avviso bonario potrebbe anche decidere di attendere il formale avviso di accertamento e contestarlo n prima in via amministrativa e e poi giudizialmente).

Le abbiamo già risposto qui e qui: riproponendo la domanda la risposta non cambia: il socio accomandatario che subentra in una società in accomandita semplice risponde solidalmente (con i soci accomandatari uscenti) di tutti i debiti sociali (esattoriali e ordinari) preesistenti al suo ingresso.

La ratio è semplice: il socio accomandatario entrante ha modo di visionare tutti i bilanci sociali e quindi fare una scelta consapevole; la società continua la propria operatività, senza interruzione e deve soddisfare sempre tutte le obbligazioni assunte verso terzi dalla sua costituzione, senza alcuna discriminazione fra soci entranti e soci uscenti.

I soci accomandatari uscenti restano sempre solidalmente responsabili, con i soci accomandatari entranti, dei debiti assunti fino alla data della cessione delle proprie quote.

Se l’amministratore si rivela negligente o fraudolento, determinando con la propria condotta, l’insorgenza di debiti sociali (esattoriali e non), gli altri soci accomandatari possono esperire azione di rivalsa nei confronti dell’amministratore, azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni economici patiti dalla società amministrata.

I soci accomandatari resteranno, comunque, sempre responsabili dei debiti sociali verso terzi causati anche dalla condotta dell’amministratore, il quale risponderà personalmente della propria condotta se essa dovesse comportare violazioni del codice penale.

L’articolo 1292 del codice civile stabilisce che l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri.

5 Ottobre 2023 · Carla Benvenuto

Inutile affidarsi ad avvocati e buttar soldi in parcelle: nessuno potrà evitarle il pignoramento dello stipendio.

L’articolo 72 ter del DPR 602/1973 stabilisce che le somme dovute al debitore esattoriale a titolo di stipendio possono essere pignorate dall’Agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Per stipendi superiori a 5.000 euro la trattenuta resta ferma al 20%.

In pratica la trattenuta mensile dello stipendio sarà di circa 130 euro.

Forse converrà tentare di ottenere la rateizzazione in 120 rate e confrontare l’importo della trattenuta da pignoramento con quella della rata mensile.

29 Settembre 2023 · Carla Benvenuto

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19543/2015 ha chiarito che il conduttore ha l’obbligo di consentire di visionare l’appartamento, in quanto il comportamento contrario potrebbe determinare il fallimento delle trattative di locazione o di vendita.

Tanto premesso, chiarito, inoltre, che a proposito delle visite periodiche dell’agenzia immobiliare incaricata di individuare il nuovo inquilino attraverso la visita degli ambienti locabili o in vendita ed in particolare in relazione alla loro durata, il codice civile nulla dice, e che, nel merito, le decisioni dei giudici sono poche, datate e piuttosto vaghe, riteniamo che la soluzione da adottare sia inquadrabile, esclusivamente, nel buon senso civico delle parti coinvolte. Suggeriamo, allora al conduttore di scrivere all’agenzia immobiliare e per conoscenza al locatore (rigorosamente con raccomandata AR) chiedendo rispetto e buon senso, ed in particolare di:

1) pianificare la visita comunicando al conduttore giorno ed orario proposti con almeno 24 ore di preavviso – fissandola con i clienti solo dopo aver ricevuto il necessario benestare del conduttore;

2) in una giornata dovrà essere programmata una ed una sola visita, (anche dedicata a più clienti candidatisi ad ispezionare l’immobile);

3) la visita non deve protrarsi, salvo casi eccezionali oltre i 30/40 minuti;

4) durante la visita programmata, sarà onere dell’agenzia immobiliare esercitare la necessaria sorveglianza sui clienti introdotti nell’appartamento ancora occupato: l’agenzia immobiliare sarà ritenuta civilmente responsabile per qualsiasi danno procurato o sottrazione di oggetti perpetrata dai propri clienti nel corso della visita.

Si tratta di una richiesta sicuramente soddisfacibile, in quanto qualsiasi agenzia Immobiliare che si rispetti ha senz’altro la capacità organizzativa per ridurre al minimo le occasioni per impattare sulla qualità della vita del conduttore e dei propri familiari: in ogni caso, a futura memoria, documentare, ogni volta che sarà possibile, anche con registrazioni sonore e/o visive, le visite domiciliari concesse all’Agenzia.

Insomma, il conduttore deve assicurare la propria disponibilità affinché i potenziali nuovi acquirenti o inquilini possano ispezionare i locali che possono essere acquisiti in proprietà o in locazione: d’altra parte, l’agenzia immobiliare incaricata non può assolutamente comportarsi come se l’appartamento non fosse legittimamente occupato dall’inquilino uscente e scaricare la propria disorganizzazione imprenditoriale a danno della qualità della vita del conduttore e dei propri familiari.

Concludendo, l’inquilino è tenuto sicuramente a collaborare con l’agenzia Immobiliare (e di riflesso con il locatore), ma l’agenzia Immobiliare incaricata non può comprimere, oltre il dovuto – per proprie carenze organizzative nel raggiungimento dell’obiettivo per il quale ha ricevuto mandato dal locatore – le esigenza di vita familiare del conduttore fra le mura domestiche di un’unità abitativa per la quale versa ancora il canone di locazione.

31 Agosto 2023 · Carla Benvenuto

E’ vero, in teoria, che in occasione di un pignoramento presso la residenza del debitore l’ufficiale giudiziario deve, per legge, pignorare tutti i beni ivi presenti, in ossequio al principio di presunzione legale di proprietà, in base al quale tutti i beni presenti nella dimora del debitore si presumono essere di proprietà del debitore stesso. E’ accaduto, ad esempio, che l’ufficiale giudiziario abbia rinvenuto, nel posto auto di esclusiva pertinenza dell’immobile di proprietà del debitore, e poi pignorato, un veicolo di valore che risultava (da una verifica successiva) non intestato al debitore, ma a terzi. Ora per giurisprudenza consolidata, in riferimento all’esemplificazione appena accennata, nel corso dell’ispezione finalizzata al reperimento dei beni del debitore, l’ufficiale giudiziario non è tenuto ad accedere ai registri del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per verificare chi sia l’affettivo proprietario del veicolo individuato, nè ad esaminare l’eventuale documentazione prodotta dal debitore esecutato (il certificato cartaceo di proprietà): è compito di esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione, su ricorso d’urgenza del terzo effettivo proprietario (assistito da un avvocato), liberare il veicolo dal pignoramento dietro esibizione del certificato di proprietà del PRA o di altre evidenze probanti, mentre l’ufficiale giudiziario deve procedere al pignoramento del bene, senza alcun indugio o considerazione ulteriore.

Così accade per altri beni presenti nella casa del debitore non di proprietà dello stesso, computer, opere d’arte, gioielli, mobili d’antiquariato: è onere dell’effettivo terzo proprietario ricorrere al giudice dell’esecuzione per dimostrare (con fatture d’acquisto o altri mezzi di prova) l’effettiva titolarità del bene.

C’è da aggiungere, tuttavia, che, in pratica, salvo casi eccezionali (debitore residente o domiciliato in immobili di pregio, arredati sontuosamente con opere d’arte) il creditore insoddisfatto raramente proceda al pignoramento dei beni ubicati presso la residenza del debitore, in considerazione del fatto che è difficile piazzare, attraverso una vendita all’asta, mobili o dispositivi elettronici usati e che della custodia dei beni pignorati, per evitare aggravi di spesa (si ricordi che le spese di procedura anche se successivamente poste a carico del debitore sottoposto ad azione esecutiva, devono essere anticipate dal creditore procedente), viene incaricato, solitamente, lo stesso debitore.

Insomma, è buona norma, per chiunque conviva con un debitore inadempiente, conservare gli scontrini o le fatture di tutti i beni mobili non registrati acquistati e successivamente collocati nell’unità abitativa che risulta essere stata eletta a residenza anagrafica, o utilizzata come domicilio abituale, dal debitore.

13 Agosto 2023 · Carla Benvenuto

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