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Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli o ad iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada.

Il problema del pignoramento della casa, e nel caso particolare di un bene indiviso di cui il debitore possegga una quota, potrebbe porsi per gli altri debiti, non per quelli derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada.

Se vuole, proponga un quesito nell’altra sezione.

La Tarsu è un tributo locale (Tassa Ambientale Rifiuti Solidi Urbani).

Per i tributi locali relativi agli anni anteriori al 2007, valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:

In caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza.

in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

A partire dal 1° gennaio 2007 la TARSU si prescrive in cinque anni.

In ogni caso, dunque, il credito richiestole dovrebbe essere prescritto e quindi inesigibile da parte della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, se la notifica della cartella esattoriale non sia stata preceduta dall’invio del c.d. avviso bonario che è obbligatorio, così come previsto dalla L. n. 212/2000, tale cartella è nulla.

Pertanto, Le consiglio di valutare l’opportunità di impugnare tale cartella presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, atteso che si tratta di tributi (la qual cosa sposta la competenza, sottraendola alla cognizione del giudice ordinario).

1 Ottobre 2011 · Carla Benvenuto

Ci si può fidare delle debt agency non di più e non di meno di qualsiasi altro tipo di agenzia e/o attività commerciale.

Ci sarà senz’altro chi fa con competenza e giudizio il proprio lavoro, e ci saranno improvvisati di vario tipo, come in ogni ambito.

In questa sede, trattandosi di attività profit, non faccio – per precisa scelta – pubblicità a questi o ad altri servizi.

Alla stessa stregua, sarebbe assolutamente scorretto se consigliassi, per esempio, agli utenti del forum bisognosi di un prestito di farsi finanziare dalla società Fintopolinia spa e non dalla Finpaperopoli srl.

Valgono le generiche raccomandazioni ed accortezze che il diligente buon padre di famiglia dovrebbe seguire prima di accendere un qualsiasi contratto per la fruizione di servizi:

  1. prendere informazioni e referenze sulla società alla quale ci si vuole affidare;
  2. pretendere un contratto scritto, e soprattutto la Sua visione prima della sottoscrizione;
  3. avere ben chiari gli oneri che si dovranno sostenere per la fruizione del servizio;
  4. avere ben chiare le leggi che regolano il mercato inerente quel particolare servizio;
  5. conoscere, almeno a spanne, il codice del consumo.

1 Ottobre 2011 · Carla Benvenuto

L’unico pericolo derivante dal trasferire la residenza a casa della Sua compagna, potrebbe derivare da eventuali pignoramenti mobiliari che andrebbero a colpire indiscriminatamente i beni presenti alla residenza dei quali non si possa dimostrare la proprietà di terzi.

E’ da dire però che i pignoramenti mobiliari sono poco praticati da Equitalia.

La soluzione possibile, in via precauzionale, è che la Sua compagna Le faccia un contratto di comodato d’uso gratuito dell’appartamento e dei beni in esso contenuti; tale contratto – debitamente registrato presso l’ufficio del registro – la tutelerebbe nell’eventualità di un pignoramento mobiliare, potendo dimostrare la proprietà di terzi dei beni.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, può trasferire tranquillamente la residenza.

1 Ottobre 2011 · Carla Benvenuto

Innanzitutto lei dovrà presentare l’ISEEU e non l’ISEE.

Infatti, per beneficiare delle agevolazioni concesse per gli studi universitari (riduzione tasse di iscrizione, concessione di borse di studio, eccetera) e tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente e contrastare l’elusione, bisogna far riferimento al nucleo familiare ISEEU e non a quello ISEE.

L’ISEEU è un particolare indicatore ISEE modificato, che introduce specifici e più stringenti criteri per l’università – così come previsto dall’articolo 5 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 9 Aprile 2001 (Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 390 del 2 dicembre 1991).

A differenza e ad integrazione di quanto previsto per il nucleo familiare ISEE, appartengono al nucleo familiare ISEEU, oltre allo studente che richiede i benefici, anche::

  • tutti coloro che risultano nello stato di famiglia dello studente alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela;
  • il genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente, nei casi di divorzio o di separazione legale;
  • i genitori dello studente, se non legalmente separati o divorziati, e i figli a loro carico, anche qualora non risultino conviventi dalla documentazione anagrafica;

Inoltre, per essere considerato unico componente del proprio nucleo familiare ISEEU, lo studente deve trovarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso ai benefici previsti, in entrambe le seguenti condizioni:

  • residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda in alloggio non di proprietà di un suo membro (sono considerati membri della famiglia di origine tutti coloro che sono indicati nello stato di famiglia anagrafico dei genitori dello studente alla data di presentazione della domanda). Qualora lo studente sia comproprietario dell’immobile con un membro della famiglia di origine, lo stesso non viene considerato indipendente anche in presenza della condizione di cui al comma successivo;
  • redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 7.212.

Dunque, se lei non ha uno stato di famiglia “solitario” da più di due anni, oppure se l’abitazione in cui si è trasferita è di papà o di mamma o di entrambi, o, ancora, se nell’ultima dichiarazione fiscale non ha denunciato almeno 7200 euro di reddito annuo lordo, dovrà presentare un ISEEU come appartenente al nucleo familiare dei suoi genitori. Come se non si fosse mai mossa da casa, in parole semplici.

30 Settembre 2011 · Carla Benvenuto

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