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Non è possibile la vendita fittizia con atto notarile: l’acquirente deve versare al venditore, innanzi al notaio, la somma pattuita per comprare il terreno (magari, successivamente il venditore restituirà la somma ottenuta).

Da un punto di vista fiscale, c’è l’obbligo di trasferire il prezzo di vendita di un immobile in modalità tacciabile ossia con bonifico bancario o con assegni non trasferibili. Se le parti dichiarano che il corrispettivo è stato già versato e ciò non corrisponde al vero ricorre un’ipotesi di falso. Il notaio, di solito, accerta l’autenticità delle dichiarazioni delle parti chiedendo copia degli assegni o dell’estratto conto da cui risulta il passaggio di denaro.

Trovato, eventualmente, il notaio disponibile a redigere l’atto, se il notaio si limita a dichiarare che il venditore asserisce di aver già ricevuto il prezzo di compravendite o che lo riceverà in futuro, per ill fisco e e per i soggetti interessati, l’affare si configura, praticamente, come una compravendita simulata, passibile di annullamento.

Alternativamente, può essere effettuato un atto notarile di donazione oppure può essere rinnovata la scrittura privata, con data certa quella in cui la scrittura viene redatta. Un modo per datare con certezza una scrittura privata è quello di recarsi presso un notaio e chiedere che le firme apposte su di essa vengano autenticate: il notaio redige sul documento la dichiarazione di autenticità delle firme, apponendo timbro, firma e anche la data.

Per aver diritto all’assegno sociale bisogna, fra l’altro, aver compiuto i 67 anni di età e versare in uno stato di stato di bisogno economico: nel 2023 l’importo erogato è stato di euro 503,27 euro per 13 mensilità.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera: i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito; i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore a 6.542,51 euro annui.

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore a 6.542,51 euro annui e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra 6.542,51 e 13.085,02 euro annui.

Per ottenere l’assegno sociale si considerano, fra gli altri, i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, nonché i redditi riconducibili al possesso di terreni e fabbricati, mentre non si computa il reddito della casa di abitazione, se di proprietà.

Ora, supponiamo che la zia percepisca l’assegno sociale nella misura massima: ciò vuol dire che nell’istanza per ottenere il beneficio ha taciuto sul possesso dell’immobile. In altre parole, in caso di vendita, in seguito ad un incrocio di dati operato dall’Agenzia delle Entrate potrebbe emergere questo dettaglio, con la conseguente decadenza del beneficio oltre all’obbligo di restituzione di quanto indebitamente ricevuto in più negli ultimi 5 anni.

Per assurdo, se sua zia avesse, al momento della domanda per accedere all’assegno sociale, dichiarato il possesso dell’immobile, avrebbe percepito qualcosa in meno (pari all’importo mensile derivante dalla rendita catastale dell’immobile, tanto per fare un esempio) rispetto alla misura massima dell’assegno prevista per i soggetti non coniugati, ma, dopo l’alienazione della proprietà, avrebbe potuto, addirittura, aspirare ad ottenere i 503 euro mese pieni per 13 mensilità.

Al limite, la beneficiaria potrebbe, negli anni seguenti, vedersi decurtare dai 6.542,51 euro annui della misura massima dell’assegno sociale, l’importo percepito come interessi derivanti dal deposito in banca, o presso l’ufficio postale, della somma ricavata dalla vendita dell’immobile. Ma sappiamo che ormai le banche corrispondono come interessi attivi cifre pressoché irrisorie anche a fronte di saldo ingente del conto corrente.

Insomma, il rischio di perdita dell’assegno sociale a cui i patronati, eventualmente interpellati, si riferiscono, è correlato alla omissiva documentazione presentata dalla zia per ottenere l’assegno sociale.

3 Gennaio 2024 · Carla Benvenuto

Il rilascio del passaporto o il suo rinnovo può essere negato per l’omesso pagamento di multe e ammende derivate dalla conversione di pene detentive oppure comminate per la commissione di reati.

L’articolo 3 della legge 1185/1967 dispone, sostanzialmente, che non possono ottenere il passaporto coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un’ammenda.

La multa (articolo 24 del codice penale) risponde all’esigenza di aumentare la carica afflittiva della reclusione per chi ha commesso un delitto: può essere comminata dal Giudice penale, aggiungendola alla reclusione.

L’ammenda (articolo 26 del codice penale) viene irrogata quando il reato è una contravvenzione per la quale non è prevista la pena dell’arresto.

Va aggiunto che nella legge citata non esistono, invece, riferimenti alle spese di giustizia eventualmente non ancora saldate dal condannato in sede penale.

21 Dicembre 2023 · Carla Benvenuto

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali: Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a dieci mesi.

La domanda per fruire del congedo parentale può essere presentata tramite patronato oppure accedendo all’apposito servizio attivato su sito INPS con le credenziali SPID o CIE.

12 Dicembre 2023 · Carla Benvenuto

Con la cancellazione anagrafica in seguito ad accertamento di irreperibilità anagrafica del coniuge irreperibile, quest’ultimo farebbe sempre parte del nucleo familiare del coniuge reperibile (anche se verrebbe escluso dallo stato di famiglia): quindi, o il coniuge reperibile procede per separazione e divorzio in contumacia insieme alla denuncia di irreperibilità (l’avvocato dovrà seguire una procedura di notifica abbastanza complicata), oppure l’azione giudiziale dovrà essere finalizzata all’accertamento del presunto decesso del coniuge irreperibile (qualora non si volesse rinunciare all’eredità del coniuge irreperibile).

27 Novembre 2023 · Carla Benvenuto

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