tutela consumatori - contratti di prestito credito al consumo e cessione del quinto dello stipendio o della pensione


Prestiti on line – pubblicità ingannevole, pratiche scorrette e comportamenti aggressivi nel recupero crediti

30 Maggio 2012 - Giovanni Napoletano


Prestiti on line - pubblicità ingannevole, pratiche scorrette e comportamenti aggressivi nel recupero crediti Bankitalia, in quanto competente in materia di credito ai consumatori ha recentemente effettuato, congiuntamente con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust), competente nel settore delle pratiche commerciali scorrette - attività di monitoraggio sui siti internet di 15 intermediari nazionali rappresentativi del comparto del credito al consumo. L'indagine ha avuto altresì ad oggetto la documentazione precontrattuale relativa ad alcuni rapporti di credito accesi da consumatori presso gli intermediari sottoposti a controllo. Dagli accertamenti condotti, sono emerse anomalie in relazione all'operatività di 10 intermediari; le criticità hanno riguardato sia il contenuto degli annunci pubblicitari, talvolta non corrispondente a quanto disposto dalla normativa di riferimento (articolo 123 TUB e relative disposizioni di attuazione), sia l'informativa precontrattuale, spesso non pienamente idonea a consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli (articolo 124 TUB e relative disposizioni di attuazione). Prestiti [ ... leggi tutto » ]


Il debitore ed il testo unico bancario

14 Marzo 2012 - Giovanni Napoletano


Il debitore ed il testo unico bancario » Ipoteca, parziale liberazione ed estinzione Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Così come non possono essere revocati pagamenti effettuati dal debitore fallito a fronte di crediti fondiari. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente. Il debitore ed il testo unico bancario » Decadenza dal beneficio del termine per ritardi nel pagamento delle rate con risoluzione del contratto di mutuo o di finanziamento La banca può invocare come causa di [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – inadempimento del venditore

31 Marzo 2011 - Giovanni Napoletano


Nel caso di contratto di credito al consumo legato ad acquisti di beni o servizi può capitare di avere a che fare con situazioni sgradevoli legate all'inadempimento del venditore mentre magari si è già iniziato a pagare le rate del finanziamento. E' bene chiarire che in questi casi non è così automatica come si crede la possibilità di smettere di pagare le rate, soprattutto quando si ritiene, agendo così, di “sollecitare” il venditore (pensiero del tutto errato, considerando che il venditore è già stato totalmente pagato). La regola da tener presente in questi casi - ragionevolmente cauta - è che il contratto di credito al consumo si può mettere in discussione solo dopo aver ottenuto la risoluzione di quello di acquisto, a meno che non si riescano a trovare buoni accordi “amichevoli” con la finanziaria (per esempio la sospensione delle rate in attesa che il problema con il venditore si [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – recesso e inadempimento del venditore

24 Giugno 2010 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo – Recesso e inadempimento del venditore La novità più importante fra le nuove norme approvate nell'ambito del credito al consumo, è rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto chiedendone per iscritto la risoluzione, entro due settimane dalla stipula dell'atto. In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore. Occorre procedere nelle modalità specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria. Se il finanziamento è già partito il consumatore dovrà restituire alla banca/finanziaria - nei 30 giorni successivi - il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonchè le tasse dovute (bolli, etc.). Oltre a tali somme al consumatore non può essere chiesto altro pagamento, nè a titolo di penale nè altro. Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati [ ... leggi tutto » ]


Il consolidamento dei debiti

17 Agosto 2008 - Loredana Pavolini


Il credito al consumo in Italia piace sempre di più e si diffonde, ma in tanti cominciano ad accorgersi di aver osato troppo. Quando a fine mese si sommano la rata del mutuo sulla casa, sempre più cara per chi ha il tasso variabile, quella del finanziamento per l'auto, magari un prestito per ristrutturare la casa o per pagare gli studi del figlio, il peso rischia di essere insostenibile. Le banche cominciano a offrire una soluzione a chi ha acceso troppi finanziamenti e non riesce più a gestirli: il consolidamento. Introdotto in Italia da alcuni gruppi bancari stranieri, ormai è offerto da quasi da tutte le banche e funziona così: ci si rivolge a una finanziaria o a una banca che salda tutti i vecchi debiti e diventa il nuovo creditore unico a cui si pagherà ogni mese una sola rata. A garantire il nuovo mutuo che viene stipulato c'è [ ... leggi tutto » ]