Credito al consumo – Recesso e inadempimento del venditore

Credito al consumo – Recesso e inadempimento del venditore

La novità più importante fra le nuove norme approvate nell'ambito del credito al consumo, è rappresentata dalla possibilità di recedere dal contratto chiedendone per iscritto la risoluzione, entro due settimane dalla stipula dell'atto.

In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore.

Occorre procedere nelle modalita' specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria.

Se il finanziamento e' gia' partito il consumatore dovra' restituire alla banca/finanziaria - nei 30 giorni successivi - il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento nonche' le tasse dovute (bolli, etc.). Oltre a tali somme al consumatore non può essere chiesto altro pagamento, ne' a titolo di penale ne' altro.

Il recesso vale automaticamente anche per tutti i contratti di servizi accessori eventualmente collegati (carte di credito, revolving, etc.).

Attenzione, pero'. Al recesso dal contratto di finanziamento non consegue automaticamente il recesso dall'eventuale contratto collegato (ma in realta' principale) di acquisto di un bene o servizio.

Pertanto, se l'intento e' quello di recedere dall'acquisto e' bene sapere che si può procedere solo in caso di acquisti fatti a distanza o fuori dai locali commerciali del venditore inviando la raccomandata a/r, entro 10 giorni lavorativi, direttamente al venditore (codice del consumo articolo64). Se a tale contratto di acquisto e' collegato un finanziamento quest'ultimo subira' identica sorte, in modo automatico

Credito al consumo - Inadempimento del venditore

Inoltre, in caso di annullamento del contratto di acquisto, adesso non si corre più il rischio di dover comunque pagare le rate a chi eroga il finanziamento poiché viene introdotto, nell'ambito dei contratti di credito al consumo, il così detto istituto del "collegamento negoziale".

Com'è noto, quando il consumatore stabilisce con una banca o con una società finanziaria una dilazione di pagamento destinata all'acquisto di un bene o un servizio, si aprono tre distinti rapporti (triangolazione):

a) uno tra consumatore e finanziaria;
b) uno tra consumatore e commerciante;
c) uno tra la finanziaria e il commerciante indicato come beneficiario del finanziamento.

Dunque, la banca o società finanziaria pagherà subito al venditore il costo del bene, Il venditore consegnerà il bene o servizio al consumatore e quest’ultimo corrisponderà le rate direttamente a chi eroga il finanziamento.

I contratti di credito al consumo e di compravendita risultano disgiunti l’uno dall'altro e, quasi sempre sono presenti esplicite clausole volte ad impedire che il mancato o parziale adempimento del commerciante possa essere opposto al finanziatore per sospendere o cessare il pagamento delle rate.

E’ anche vero che taluni giudici hanno stabilito che queste clausole sono vessatorie e, pertanto, giuridicamente nulle. Tuttavia chi, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 141/2010, non rispettava i termini di pagamento delle rate, anche se lo faceva con fondati motivi, finiva poi, inevitabilmente, per trovarsi una iscrizione negativa nelle banche dati dei cattivi pagatori.

E doveva poi affrontare un costoso contenzioso legale per vedere riconosciuti i propri diritti ed evitare gli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento del credito al consumo.

Adesso, nel caso in cui un contratto di vendita si risolva perché il bene o il servizio acquistato risultino viziati da difetti materiali o difformità rispetto alla descrizione fatta dal venditore, non bisogna più impugnare separatamente il contratto di finanziamento.

La risoluzione automatica del contratto finanziario collegato può scattare anche nel caso di un'imperfetta installazione del bene di consumo, quando lo stesso servizio sia parte integrante dell'atto di vendita.

Il decreto legislativo 141/2010 introduce, infatti, l'istituto del "collegamento negoziale" per effetto del quale a fronte della risoluzione del contratto principale di acquisto di un bene, o di un servizio, per esempio per vizi o difformità, si annulla, automaticamente, anche il contratto di finanziamento collegato (per poter dirsi "collegato" ad un acquisto, il contratto di finanziamento deve essere stato promosso dal venditore - o concluso col venditore - oppure deve contenere la descrizione dei beni o dei servizi acquistati).

Si tratta, in pratica, della possibilita' di ottenere l'"annullamento" del contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora). L'inadempimento grave e' genericamente disciplinato dal codice civile (articolo1455), e si può identificare, tipicamente, con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).

Ovvio che l'annullamento del contratto di finanziamento ha senso se il consumatore intende arrivare anche all'annullamento del contratto di acquisto. Quindi la cosa migliore sarebbe l'invio al venditore di una diffida ad adempiere per raccomandata a/r, dettando un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere con minaccia, in difetto, di ritenere il contratto risolto (ai sensi dell'articolo 1454 codice civile).

Successivamente, in caso di mancata risposta, il consumatore potra' tentare di ottenere l'annullamento del contratto di finanziamento collegato con rimborso delle rate gia' pagate, facendo presente al finanziatore l'inadempienza del venditore e il suo protrarsi dopo l'invio della diffida (dopo i 15 gg intimati, per la precisione).

Il principio generale esisteva gia' sia nella normativa (Codice del Consumo articolo 42, ora abrogato) sia nella giurisprudenza (si veda per esempio la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23/4/2009 numero C-509/07). Adesso e' maggiormente formalizzato, il che, tuttavia, non esclude che nella pratica sarà comunque necessario ricorrere alla giustizia.

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24 Giugno 2010 · Giovanni Napoletano


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