sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di mutui locazioni leasing compravendite immobiliari e iscrizioni ipotecarie


Risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente – il promittente venditore ha diritto al risarcimento del danno per il mancato pagamento del prezzo e per l’eventuale illegittima occupazione dell’immobile

12 Novembre 2016 - Piero Ciottoli


La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto preliminare di compravendita, l'acquirente consegna al venditore a titolo di caparra confirmatoria, assolve la funzione, in caso di successiva risoluzione del contratto per inadempimento, di preventiva liquidazione del danno per il mancato pagamento del prezzo, mentre il danno da illegittima occupazione dell'immobile, frattanto consegnato all'acquirente, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del venditore, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto ed ad incamerare la caparra, ma anche ad ottenere dall'acquirente inadempiente 11 pagamento dell'indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l'efficacia retroattiva del recesso tra le parti. L'acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all'atto della firma del preliminare, si renda inadempiente [ ... leggi tutto » ]


Pignoramento dei canoni di locazione – il conduttore può comunque recedere dal contratto

19 Ottobre 2016 - Annapaola Ferri


L'articolo 2917 del codice civile dispone che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. La domanda che ci si pone è la seguente: qualora oggetto del pignoramento siano i canoni di locazione dovuti dal conduttore, terzo pignorato, al debitore proprietario dell'immobile, può il conduttore sciogliersi dal vincolo contrattuale, nel rispetto delle clausole in esso contenute? Alla domanda hanno risposto positivamente i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 20952/16, argomentando che la norma, di cui all'articolo 2917 del codice civile, è esclusivamente finalizzata a disciplinare il regime di opponibilità al creditore pignorante dei fatti estintivi della obbligazione e fissa la regola della non opponibilità al pignoramento degli eventi successivi estintivi del credito, al fine di evitare atti dispositivi successivi da parte del debitore volti a [ ... leggi tutto » ]


Canone di locazione – va sempre versato anche nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene locato

12 Ottobre 2016 - Lilla De Angelis


Non é rinvenibile. nel nostro ordinamento, un potere di autotutela del credito da parte del conduttore che, a fronte dell'inadempimento del locatore, decida di non corrispondere i canoni dovuti. In altri termini, al conduttore non é consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore é, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del rapporto contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Si tratta di quanto stabilito dai giudici della suprema Corte di cassazione nell'ambito della sentenza 18987/2016. [ ... leggi tutto » ]


Nullità della pattuizione occulta finalizzata a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato

23 Aprile 2016 - Carla Benvenuto


Com'è noto, è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione ad uso abitativo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale. La nullità sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato da una eventuale registrazione tardiva. In pratica, va confermata la validità dell'unico contratto registrato, in ragione dell'invalidità della convenzione del canone maggiore e la condanna del locatore alla restituzione, a titolo di indebito, dei maggiori canoni percepiti, rispetto all'importo dovuto dal conduttore in esecuzione dell'unico contratto registrato. Sono [ ... leggi tutto » ]