Nullità della pattuizione occulta finalizzata a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato
Com'è noto, è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione ad uso abitativo superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale.
La nullità sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non e’ sanato da una eventuale registrazione tardiva.
In pratica, va confermata la validita’ dell'unico contratto registrato, in ragione dell’invalidita’ della convenzione del canone maggiore e la condanna del locatore alla restituzione, a titolo di indebito, dei maggiori canoni percepiti, rispetto all’importo dovuto dal conduttore in esecuzione dell'unico contratto registrato.
Sono questi i principi di diritto enunciati nella sentenza 7634/16 della Corte di cassazione.
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