Pignoramento dei canoni di locazione – Il conduttore può comunque recedere dal contratto

L'articolo 2917 del codice civile dispone che, se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.

La domanda che ci si pone è la seguente: qualora oggetto del pignoramento siano i canoni di locazione dovuti dal conduttore, terzo pignorato, al debitore proprietario dell'immobile, può il conduttore sciogliersi dal vincolo contrattuale, nel rispetto delle clausole in esso contenute?

Alla domanda hanno risposto positivamente i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 20952/16, argomentando che la norma, di cui all'articolo 2917 del codice civile, è esclusivamente finalizzata a disciplinare il regime di opponibilità al creditore pignorante dei fatti estintivi della obbligazione e fissa la regola della non opponibilità al pignoramento degli eventi successivi estintivi del credito, al fine di evitare atti dispositivi successivi da parte del debitore volti a disperdere un elemento costitutivo della sua garanzia patrimoniale già asservito, mediante il pignoramento, alla soddisfazione degli interessi del creditore pignorante.

Secondo il parere dei giudici di Piazza Cavour, la norma, di cui all'articolo 2917 del codice civile, non può avere invece una efficacia limitativa della libertà negoziale non del soggetto debitore ma del terzo pignorato nei rapporti di durata, e quindi non può impedire l’efficacia del recesso del conduttore da un rapporto continuato quale il rapporto di locazione che venga esercitato secondo le regole tipiche di quel rapporto, anche quando i frutti civili periodicamente derivanti da quel rapporto (i canoni di locazione) siano stati oggetto di pignoramento.

Si deve pertanto ritenere che, laddove sul bene immobile oggetto di pignoramento preesista un contratto di locazione (che instaura un tipico rapporto di durata), la regola di cui all'articolo 2917 del codice civile non possa incidere sulla libertà del condutture di sciogliersi dal contratto secondo le regole di quel particolare rapporto di locazione.

In definitiva, il terzo pignorato non può essere costretto a proseguire contro la sua volontà il rapporto di locazione, qualora abbia la facoltà di sciogliersene secondo le regole che disciplinano il suo rapporto, sol perché i canoni siano stati oggetto di pignoramento.

19 Ottobre 2016 · Annapaola Ferri




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