sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di assegni cambiali conti correnti usura


Mancata levata del protesto e perdita dell’azione di regresso – ne risponde il notaio

30 Luglio 2015 - Chiara Nicolai


La normativa vigente subordina il regresso, esercitabile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti. Il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che è di otto giorni se l'assegno è pagabile nello stesso Comune di emissione e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica. Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando cosi un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente; chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso [ ... leggi tutto » ]


Assegno non trasferibile pagato dalla banca a persona diversa dal beneficiario – il traente ha diritto alla restituzione dell’importo

28 Febbraio 2015 - Simonetta Folliero


La legge stabilisce (Regio Decreto numero 1736 del 1933, articolo 43) che l'assegno bancario, emesso con la clausola “non trasferibile”, non può che essere pagato al beneficiario o, a richiesta di questo, accreditato sul suo conto corrente; chi paga a persona diversa “risponde” del pagamento. Giurisprudenza ampiamente consolidata precisa che la banca che ha pagato un assegno in violazione della norma appena citata è responsabile nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse tale regola è posta e che, a causa della relativa violazione abbiano sofferto un danno. Non è solo il beneficiario a potersi dolere della violazione della predetta norma. Nella specie, è pacifico il diritto del traente a chiedere ed ottenere la restituzione della somma, dal momento che chi emette un assegno con la clausola "non trasferibile" confida che l'importo facciale debba essere pagato esclusivamente al suo creditore. Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte [ ... leggi tutto » ]


Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

5 Ottobre 2014 - Piero Ciottoli


Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio. Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza. In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita. Se la girata è in bianco il portatore può: riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona; girarla nuovamente in bianco o a persona [ ... leggi tutto » ]


Assegno postdatato – quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione

5 Ottobre 2014 - Simonetta Folliero


L'assegno, bancario o postale postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che coincide con la data indicata sul titolo. Ne discende che se l'assegno risulta presentato all'incasso dal beneficiario, sulla base di un accordo di negoziazione differita, dopo una eventuale revoca ad emettere assegni disposta nei confronti del traente, l'assegno può essere legittimamente protestato per mancanza di autorizzazione, ed il traente sottoposto, comunque, all'ulteriore sanzione amministrativa prefettizia prevista per emissione di assegno senza autorizzazione. Il traente non può eccepire, verificatasi una simile circostanza, che l'assegno risultava effettivamente compilato prima del momento in cui era stata disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19886/09. [ ... leggi tutto » ]


Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – istruzioni per l’uso e controindicazioni

4 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


La revoca del pagamento di un assegno - come funziona La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di [ ... leggi tutto » ]