Assegno postdatato – Quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione

L'assegno, bancario o postale postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che coincide con la data indicata sul titolo.

Ne discende che se l'assegno risulta presentato all'incasso dal beneficiario, sulla base di un accordo di negoziazione differita, dopo una eventuale revoca ad emettere assegni disposta nei confronti del traente, l'assegno può essere legittimamente protestato per mancanza di autorizzazione, ed il traente sottoposto, comunque, all'ulteriore sanzione amministrativa prefettizia prevista per emissione di assegno senza autorizzazione.

Il traente non può eccepire, verificatasi una simile circostanza, che l'assegno risultava effettivamente compilato prima del momento in cui era stata disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.

Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19886/09.

5 Ottobre 2014 · Simonetta Folliero


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2 risposte a “Assegno postdatato – Quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione”

  1. FUTURA2013 ha detto:

    Salve, come amministratrice unica di srl mi sono recata in data 26/01/2015 direttamente allo sportello della banca, per revocare la firma ad un dipendente. Il funzionario della banca mi ha fatto firmare una nuova procura generale dalla quale risultava autorizzata sul conto corrente esclusivamente la mia firma. Fin qui tutto bene. In data 03/02/2015 arriva alla banca un assegno da pagare di oltre 10 mila euro, firmato dal dipendente al quale ho tolto la firma. La banca mi dice che sul conto mancano poco più di mille euro e io pronta vado a coprire il conto; poi la banca paga l’assegno. La mia domanda è: poteva la banca pagare un assegno firmato da persona alla quale era stata revocata la firma?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’assegno doveva essere protestato per mancanza di autorizzazione (il protesto sarebbe stato riferito al nominativo del dipendente e non alla società).

      La banca, probabilmente, ha equivocato sul fatto che lei, avvertita del difetto di provvista, ha provveduto a coprire l’importo facciale dell’assegno, evidente manifestazione della volontà di effettuare, comunque, il pagamento.

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