Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena

Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio.

Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l’indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario.

E’ in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza.

In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita.

Se la girata e’ in bianco il portatore può:

  1. riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona;
  2. girarla nuovamente in bianco o a persona determinata;
  3. trasmetterla ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Immaginiamo, adesso, che una cambiale venga emessa dal trattario T a favore del soggetto G1 e che questi ne trasferisca l'importo a G2 il quale, a sua volta giri la cambiale al soggetto B che diviene l'ultimo beneficiario prima della scadenza della cambiale e quindi portatore (all'incasso) del titolo.

Cambiale non pagata alla scadenza - Prescrizione dell'azione esecutiva diretta e di regresso

Cosa succede se alla scadenza la cambiale non viene pagata?

Prima di procedere oltre, sarà necessario affrontare il tema della prescrizione dell'azione esecutiva che:

  1. B può esercitare verso verso T (azione esecutiva diretta);
  2. B può esercitare verso verso G2 (azione esecutiva di regresso del beneficiario portatore verso il proprio girante);
  3. G2 può esercitare verso verso G1 (azione esecutiva di regresso di un girante verso il proprio girante)
  4. G1 può esercitare verso verso T (azione esecutiva diretta del primo girante verso il trattario)

L'azione esecutiva diretta si basa sulla cambiale non pagata (e non necessariamente protestata). Per esercitare l'azione di regresso, del beneficiario portatore verso il proprio girante o dei giranti gli uni contro gli altri, è necessario, invece, il protesto della cambiale, salvo che il giratario abbia accettato la clausola "senza spese e senza proteso" apposta sulla cambiale dal proprio girante.

Limitandoci, per ora, alle sole azioni esecutive esercitabili dal beneficiario portatore B diciamo subito che l'azione esecutiva diretta o quella di regresso, si avviano con il precetto che l'Ufficiale giudiziario - su richiesta del beneficiario portatore B (creditore del proprio girante G2 nonché del trattario T) e dietro semplice esibizione dell'effetto rimasto non pagato - notifica rispettivamente al trattario T (debitore di G1 e del beneficiario portatore B) o al girante G2 (creditore di G1, girante nonché debitore di B).

Ebbene, l'azione esecutiva diretta esercitabile da B nei confronti di T si prescrive in tre anni dalla data di scadenza della cambiale; quella di regresso esercitabile da B verso G2 si prescrive in un anno dalla scadenza della cambiale (nel caso di apposizione della clausola senza protesto da parte di G2 e contestuale accettazione di B) o in un anno dal protesto della cambiale.

Per completezza, aggiungiamo pure che le azioni esecutive di regresso dei giranti gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui. Mentre quella diretta del primo girante G1 verso il trattario T si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale.

Cambiale non pagata alla scadenza - Prescrizione dell'azione causale

Fatta questa breve ma necessaria premessa, supponiamo adesso che, decorsi tre anni dalla scadenza della cambiale rimasta non pagata, ed essendo ormai prescritte le azioni esecutiva diretta e di regresso esercitabili dal beneficiario portatore B, quest'ultimo decida di proporre azione causale. Ciò tramite un ricorso al giudice finalizzato ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di G2, fondando la propria richiesta sulla allegazione della cambiale, girata a suo tempo da G2 a B, a dimostrazione dell'esistenza di un rapporto sottostante da cui viene asserito derivare il credito vantato da B nei confronti di G2.

La domanda: può il giudice concedere a B decreto ingiuntivo nei confronti di G2? La risposta dei giudici della Corte di cassazione è stata negativa, come si evince dalla lettura del dispositivo della sentenza 18076/13.

Il beneficiario portatore B della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al girante debitore G2 la restituzione della cambiale stessa, depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie (protesto della cambiale) per conservare al girante debitore G2 l'azione esecutiva di regresso verso il proprio girante G1.

Dunque, B, beneficiario portatore della cambiale, deve restituire al proprio girante G2 il titolo "impregiudicato" ovvero idoneo a consentire a quest'ultimo l'esercizio dell'azione esecutiva di regresso nei confronti di G1. Se tale azione, come nello scenario di riferimento ipotizzato, è prescritto, essendo decorsi oltre tre anni dalla scadenza della cambiale, al beneficiario portatore non è consentito esercitare l'azione causale nei confronti del proprio girante G2.

Ma, potrebbe eccepire il beneficiario B portatore della cambiale la prescrizione, limitatamente alle azioni di regresso promosse dai giranti gli uni contro gli altri, decorre dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. Ebbene, se G2 mi pagasse la cambiale, il titolo (la cambiale pagata) sarebbe per lui disponibile e G2 potrebbe benissimo esercitare azione esecutiva di regresso verso il proprio girante G1.

A tale eccezione i giudici di legittimità hanno replicato osservando che l'azione esecutiva di regresso di G2 verso G1 può essere esercitata entro un anno dal pagamento della cambiale a B da parte di G2, ma per poterla esercitare è necessario, oltre alla disponibilità del titolo, anche che non sia decorso i termine della prescrizione triennale esperibile per l'azione esecutiva diretta esercitabile dal beneficiario portatore B nei confronti del trattario T.

Insomma, il beneficiario portatore per poter esperire azione causale nei confronti del proprio girante sulla base della cambiale non pagata, deve ricorrere a decreto ingiuntivo entro tre anni dalla scadenza del titolo.

5 Ottobre 2014 · Piero Ciottoli


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