Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena


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Com’è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio.

Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l’indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E’ in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza.

In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita.

Se la girata e’ in bianco il portatore può:

  1. riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona;
  2. girarla nuovamente in bianco o a persona determinata;
  3. trasmetterla ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

Immaginiamo, adesso, che una cambiale venga emessa dal trattario T a favore del soggetto G1 e che questi ne trasferisca l’importo a G2 il quale, a sua volta giri la cambiale al soggetto B che diviene l’ultimo beneficiario prima della scadenza della cambiale e quindi portatore (all’incasso) del titolo.

5 Ottobre 2014 · Piero Ciottoli

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