Mancata levata del protesto e perdita dell’azione di regresso – Ne risponde il notaio

La normativa vigente subordina il regresso, esercitabile dal portatore quando l'assegno bancario presentato in tempo utile non viene pagato, contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, alla condizione che il rifiuto del pagamento sia constatato mediante il protesto o mediante le dichiarazioni che la stessa disposizione qualifica equipollenti.

Il protesto (o la constatazione equivalente) deve farsi prima che sia spirato il termine per la presentazione dell'assegno, termine che è di otto giorni se l'assegno è pagabile nello stesso Comune di emissione e di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente, attivando cosi un meccanismo informativo che investe tutti i giranti menzionati nel titolo fino a risalire al traente; chi omette di dare tale avviso non decade dal regresso ma è responsabile dei danni eventualmente cagionati al traente ed al proprio girante, nei limiti dell'ammontare dell'assegno bancario.

La mancata levata del protesto degli assegni privi di fondi, dovuto alla condotta omissiva del notaio, lo espone alla responsabilità, nei confronti dell’istituto bancario per cui svolge il servizio, per la perdita dell’azione di regresso.

Così ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza 15861/15.

30 Luglio 2015 · Chiara Nicolai




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