Rassegna degli articoli pubblicati a cura di Antonio Scognamiglio

Alberi e siepi in un condominio

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Distanze per gli alberi - Devono essere osservate le seguente distanze dal confine: tre metri per gli alberi di alto fusto (noci - castagni - querce - pini - cipressi - olmi - pioppi - platani e simili); un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (fusto non superiore a tre metri); mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutta di altezza non maggiore di due metri e mezzo. Alberi di proprietà condominiale Nel caso in cui un condominio chieda il risarcimento dei danni e l'eliminazione di alberi piantati in un'aiuola comune, con le loro chiome a ridosso del proprio alloggio impediscono l'ingresso a questo dell'aria e della luce, occorre sempre indagare se la mancata manutenzione degli alberi non costituisca un comportamento negligente del condominio, sempre in applicazione del principio per il quale l'uso delle parti comuni non deve mai risolversi [ ... leggi tutto » ]

I parcheggi, non di proprietà esclusiva, in un garage condominiale o su una parte comune

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

I parcheggi in un condominio costituiscono spesso motivo di litigio. A norma dell'articolo 1102 del codice civile, tutti i proprietari possono usufruire dei parcheggi esistenti, sempre che l'assemblea condominiale, con deliberazione unanime, non deliberi una diversa disposizione. Se i parcheggi sono insufficienti, può essere introdotta una occupazione a turno. Se non esiste una convenzione diversa, il sorteggio deve essere rinnovata anno per anno. La Corte di cassazione (sentenza numero 26226/2006) ha statuito in merito: in un condominio i parcheggi, che avevano una possibilità di utilizzo diverso, sono stati assegnati secondo i millesimi di proprietà, cioè agli appartamenti più grandi sono stati assegnati i parcheggi più agevoli. I proprietari degli appartamenti più piccoli hanno presentato ricorso e in ultima istanza la corte di cassazione gli ha dato ragione con la seguente motivazione: prendendo come presupposto l'articolo 1102 del codice civile, con il paritario diritto d'uso della cosa comune, non sarebbe legale [ ... leggi tutto » ]

L'usucapione in un condominio

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

(Articoli 1102, 1158, 1159, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, del codice civile) - La proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (articolo 1158 del codice civile). L'usucapione decennale non trova applicazione in un condominio, se non in casi sporadici. Questo articolo può trovare la sua applicazione anche in un condominio. Si pensi solo ad una occupazione continuative di un sottotetto o alla appropriazione di una parte di un giardino comune. Le premesse per una usucapione sono sempre il possesso effettivo della cosa e il trascorrere del tempo prescritto. Inoltre il possesso deve essere noto e visibile, non deve essere interrotto, non deve essere acquistato in modo violento o clandestino e l'esercizio del diritto di possesso non deve essere messo in dubbio. Per il legittimo proprietario che non usa il bene, per non far [ ... leggi tutto » ]

Condominio - diritto di utilizzo esclusivo

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Il diritto di utilizzo esclusivo si riferisce alle parti comuni: cortili, vani o impianti. Ciò comporta che altri condomini sono esclusi dall'utilizzo di queste parti comuni. In ogni caso nessun diritto esclusivo d'utilizzo può essere introdotto con voto a maggioranza. Occorre l'unanimità ! Il trasferimento di una diritto di utilizzo esclusivo di norma non può essere trasferito a terzi, per es. il diritto di usufruire di un certo parcheggio può essere ceduto solo a un altro condomino. Modifiche edili alle parti comuni cedute per utilizzo esclusivo devono essere approvate da tutti i condomini. I lavori di manutenzione e riparazioni della parti comuni cedute per l'utilizzo esclusivo sono di norma a spese del condominio, salvo convenzione diversa. [ ... leggi tutto » ]

Regolamentazione delle parti comuni

Antonio Scognamiglio - 2 Luglio 2008

Ogni condomino ha il diritto di utilizzare le parti comuni a prescindere dalla propria quota parte alla proprietà condominiale. Un divieto di utilizzo espresso da una deliberazione condominiale sarebbe illegittimo. Un esempio: depositare oggetti d'arredo nel giroscale sarebbe vietato, un permesso espresso dall'unanimità dei condomini legittimo. Anche un uso sproporzionato di un servizio comune da parte di un condomino sarebbe illegittimo. Come per le parti esclusive esistono anche per le parti comuni le possibilità di prevedere in convenzioni o nel regolamento condominiale concrete regolamentazioni d'uso ( Destinazione di parti comuni per parco giochi o parcheggi autovetture). Anche per determinati locali possono essere prescritte precise modalità di utilizzo (per es. locali hobby o riunioni, deposito biciclette). Con convenzioni deliberate all'unanimità possono essere determinate regolamentazioni di utilizzo vincolanti per tutti i condomini. Esiste però anche la possibilità di procedere con un voto a maggioranza all'introduzione di queste regolamentazioni, quando convenzioni o il [ ... leggi tutto » ]