Regolamentazione delle parti comuni

Ogni condomino ha il diritto di utilizzare le parti comuni a prescindere dalla propria quota parte alla proprietà condominiale. Un divieto di utilizzo espresso da una deliberazione condominiale sarebbe illegittimo.

Un esempio: depositare oggetti d'arredo nel giroscale sarebbe vietato, un permesso espresso dall'unanimità dei condomini legittimo. Anche un uso sproporzionato di un servizio comune da parte di un condomino sarebbe illegittimo.

Come per le parti esclusive esistono anche per le parti comuni le possibilità di prevedere in convenzioni o nel regolamento condominiale concrete regolamentazioni d'uso ( Destinazione di parti comuni per parco giochi o parcheggi autovetture).

Anche per determinati locali possono essere prescritte precise modalità di utilizzo (per es. locali hobby o riunioni, deposito biciclette).

Con convenzioni deliberate all'unanimità possono essere determinate regolamentazioni di utilizzo vincolanti per tutti i condomini.

Esiste però anche la possibilità di procedere con un voto a maggioranza all'introduzione di queste regolamentazioni, quando convenzioni o il regolamento non provvedono diversamente.

Rimane sempre una questione da definire in quali settori e con quali maggioranze possono essere disciplinati i diritti d'uso della parti comuni.

In seguito i più importanti diritti d'uso che possono essere deliberati a maggioranza:

* regolamento d'uso della casa e dei garage;
* prescrizioni per l'uso dei cortile e dei giardini;
* regolamentazione dei parcheggi;
* limitazioni dell'accesso a determinati locali (sottotetto – locale caldaia – locale Hobby);
* disciplina per la chiusura di porte e finestre;
* regolamentazione d'utilizzo nel vano ingresso per biciclette o carrozzelle.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




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