La riforma dell’ISEE – istruzioni per l’uso

ISE (Indicatore delle Situazione Economica) del nucleo familiare

Rispetto alla normativa antecedente alla riforma della materia, non vengono modificate né la definizione, né il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica del nucleo familiare) e la scala di equivalenza (in pratica, un fattore correttivo che dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare).

L'ISE del nucleo familiare viene determinato ancora dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale ISR e dal 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale ISP.

L'ISEE, come accennato, continua ad essere calcolato dividendo l'ISE del nucleo familiare per un fattore correttivo (scala di equivalenza) che dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare.

Tuttavia, il nucleo familiare di riferimento viene individuato in funzione della specificità delle prestazioni a cui si chiede l'accesso. Ed anche le componenti reddituali e patrimoniali dell'indicatore della situazione economica sono soggette a modalità di calcolo differenti per ciascuna prestazione. Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, calcolato sulla base del numero di componenti del nucleo familiare standard, anche un ISEE per l'Università, un ISEE sociosanitario, un ISEE sociosanitario-residenze, un ISEE minorenni, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e del numero di componenti che fanno parte del nucleo familiare individuato (nucleo familiare di riferimento).

ISR - indicatore della situazione reddituale

La componente reddituale è quella che emerge dal reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi. O, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dal certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali) nell'anno precedente quello in cui si presenta produce la DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica). In pratica, i redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.

Per l’individuazione del reddito del singolo componente si tiene conto, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, di ogni ulteriore fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all’estero.

In particolare, concorrono al calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (ISR): i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità (inclusa la social card), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Una volta sommate le componenti reddituali appena indicate, vengono sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, verrà sottratto anche l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore.

Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida.

Si applica, poi, la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, di una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità.

Dalla somma dei redditi dei componenti, determinata al netto delle sottrazioni appena specificate, vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare (le spese e le franchigie relative al nucleo familiare sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU).

In particolare, si tiene conto:

  • del valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, per un ammontare massimo di 7.000 euro (tale importo viene incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo);
  • delle spese e franchigie per le persone con disabilità, riconoscendo un trattamento di maggior favore in presenza di minori disabili. L'importo di tali voci è modulato in relazione al tipo di disabilità: media, grave, e non autosufficienza.

Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, ma dovranno essere sottratte le spese per la retta versata per l’ospitalità alberghiera.

ISP - Indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio. Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento dell'abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta.

Il valore dell’abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina vigente da gennaio 2015, le due agevolazioni si possono cumulare.

In base alla nuova disciplina rileva il patrimonio immobiliare all'estero, del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili situati all'estero al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste in passato, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l’unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

Il patrimonio mobiliare è costituito dalle seguenti componenti, anche detenute all’estero: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; azioni o quote di fondi d'investimento italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; altri strumenti e rapporti finanziari nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

Viene infine ridotta, rispetto alla normativa vigente in precedenza, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro). La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Il nucleo familiare standard ai fini dell'ISEE ordinario

Sempre valido il principio secondo il quale del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

I coniugi non conviventi (cioè con residenza diversa) devono scegliere di comune accordo la residenza familiare. In caso di mancato accordo questa è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, in quella del coniuge di maggior durata.

Se uno dei coniugi non conviventi vive all'estero, nella DSU deve essere indicato anche il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), poiché questo ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell’altro coniuge. In questo caso, per la composizione del nucleo familiare ISEE, occorre necessariamente prendere a riferimento lo stato di famiglia del coniuge residente in Italia.

I figli minori di anni 18 fanno sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono. Il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. I minori in affidamento temporaneo, invece, sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

L’appartenenza al nucleo familiare ISEE dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi con i propri genitori viene limitata, invece, ai soli figli maggiorenni non coniugati e senza prole. Per soggetto a carico ai fini IRPEF deve intendersi il componente della famiglia anagrafica che ha percepito, nel periodo di riferimento della DSU, un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. In questo caso, qualunque sia la famiglia anagrafica di appartenenza (stato di famiglia) del soggetto maggiorenne, non coniugato e senza prole, egli fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori (indipendentemente dal fatto che nessuno, entrambi o uno solo di essi fruiscano o meno delle detrazioni fiscali).

Cosa succede se i genitori del soggetto maggiorenne non coniugato e senza prole non convivono fra loro o sono separati e il figlio maggiorenne non coniugato e senza prole non convive con alcuno di essi? Il figlio maggiorenne, non coniugato, senza prole e a carico ai fini IRPEF, ma non convivente con nessuno dei due genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore che fruisce delle detrazioni IRPEF. Qualora entrambi o nessuno dei genitori fruisca delle detrazioni IRPEF per il figlio non convivente, maggiorenne, non coniugato e senza prole, questi può scegliere di far parte del nucleo di uno dei due genitori.

Per le persone in convivenza anagrafica (convivenza anagrafica e non famiglia anagrafica - ndr), ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano, in via generale, le disposizioni previgenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a sé stante. Tuttavia se sono coniugati fanno parte del nucleo familiare del coniuge secondo le regole precedentemente descritte.

Nei casi di convivenza anagrafica, il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minore in affidamento e collocato presso comunità poiché in tal caso il minorenne è considerato nucleo familiare a se stante.

Se nella stessa convivenza anagrafica vi è un genitore con figlio minore, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il nucleo familiare dello studente ai fini dell'ISEEU

Gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono attratti nel nucleo dei genitori; e pertanto l'ISEEU tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni; infatti, per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

In breve, lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
  2. presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 6500 euro al lordo degli oneri deducibili.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

  1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini ISEEU, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
    1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
    2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
    3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE per l'Università (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEEU. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEEU, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;
  3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio studente, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Come già accennato, se i genitori dello studente sono coniugati tra loro, l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) e si applicano, pertanto, le regole ordinarie.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori dello studente sono conviventi, o separati legalmente tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Quindi, riassumendo:

  1. L’ISEEU, non coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica), ma tiene conto del genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b). In tali circostanze rileva la situazione economica del genitore non convivente con lo studente, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  2. l’ISEEU coincide invece con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente ed anche di genitori non coniugati tra loro (anche divorziati), quando il genitore non convivente nel nucleo dello studente si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso studente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

Il nucleo familiare dei soggetti con disabilità o non autosufficienti ai fini dell'ISEE sociosanitario

Per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello standard. Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità.

Le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria sono prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia che possono consistere in interventi di aiuto domestico (per favorire la permanenza nel proprio domicilio) nonché atti a favorire l’inserimento sociale (inclusi interventi di natura economica o buoni spendibili per l’acquisto di servizi).

Per la richiesta di prestazioni sociosanitarie rivolte a persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di scegliere un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF (a meno che non siano coniugati o abbiano figli), escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Nel caso di persona con disabilità, maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona.

Per le medesime prestazioni rivolte a persone minorenni, non è consentito optare per un nucleo ristretto, ma l’ISEE è calcolato nelle modalità di cui al paragrafo seguente.

L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni sociosanitarie. Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare standard.

Il nucleo familiare dei soggetti non assistibili a domicilio ai fini dell'ISEE sociosanitario-residenze

Tra le prestazioni sociosanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali ovvero ai ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio.

Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio.

In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale).

Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.

Per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socioassistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) nei confronti di persone maggiorenni, come per le altre prestazioni sociosanitarie, si può scegliere di dichiarare il nucleo familiare ristretto.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse per la determinazione dell’ISEE.

Nel calcolo dell’indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero. Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 1 del D.P.C.M. in esame.

La componente non è calcolata quando sia accertata una condizione di disabilità per il figlio o per un componente del nucleo ovvero l’estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici.

Le donazioni di cespiti, parte del patrimonio immobiliare del beneficiario, avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante.

Sono inoltre valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei tre anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone non facenti parte del nucleo familiare tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.

Il nucleo familiare dei soggetti minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi ai fini dell'ISEE minorenni

L’ISEE Minorenni è l’indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare. Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

  1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:
    1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
    2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
    3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
    4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;
  3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Se i genitori del figlio minorenne sono coniugati tra loro l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) e si applicano, pertanto, le regole ordinarie.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

  1. L’ISEE minorenni, non coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica), ma tiene conto del genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b). In tali circostanze rileva la situazione economica del genitore non convivente del minorenne, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  2. l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del minorenne si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

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14 Gennaio 2015 · Lilla De Angelis


Commenti e domande

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24 risposte a “La riforma dell’ISEE – istruzioni per l’uso”

  1. Raimondo ha detto:

    L’ISR può essere semplicemente autodichiarato in sede di presentazione di domanda per vacanza studio figlio?

    • l’ISR (Indicatore della situazione reddituale) deve essere calcolato in base al reddito percepito dai componenti il nucleo familiare nel secondo anno precedente a quello in cui viene chiesto l’ISEE. In genere risulta

      ISE = ISR + 20% ISP e

      ISEE = ISE / fattore di scala

      In pratica l’ISR si dichiara implicitamente con la DSU, tuttavia con la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) il dichiarante si assume consapevolmente la responsabilità penale e civile qualora fornisse eventuali informazioni mendaci.

      Tuttavia, una volta sommate le componenti reddituali appena indicate, vengono sottratti gli assegni corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, verrà sottratto anche l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposto per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore. Inoltre, Vengono inoltre sottratte, fino ad un massimo di 5.000 euro, una serie di spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali come ad esempio le spese per l’acquisto di cani guida. Si applica, poi, la sottrazione di una quota dei redditi da lavoro dipendente, o in alternativa, di una analoga quota dai redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità. Dalla somma dei redditi dei componenti, determinata al netto delle sottrazioni appena specificate, vengono poi detratte alcune spese o franchigie riferite al nucleo familiare (le spese e le franchigie relative al nucleo familiare sono riferite all’anno solare precedente la presentazione della DSU).

      Ecco perché, a parte l’obbligo di rendere formale dichiarazione, è sempre meglio che sia l’INPS a calcolare anche l’ISR.

  2. Giò ha detto:

    Sono percettore di RDC, di conseguenza, purtroppo disoccupato. Premetto che ho quasi 60 anni, vivo da solo con regolare stato di famiglia, pagando un regolare affitto. Mi sono iscritto all’Università ma per avere l’esenzione delle tasse, non avendo un reddito minimo di 6.500 euro, devo presentare un ISEEU, agganciandolo ad ISEE della famiglia di origine, in questo caso mia madre. Domanda: mia madre ha un ISEE pari a circa 18.000 euro, può questa situazione intaccare la mia situazione di percettore del RDC, nel senso di annullamento della concessione o riduzione dell’importo mensile?

    • Nel caso di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza si presenta l’ISEE ordinario, che non prevede, per il richiedente, l’inclusione nel nucleo familiare di origine (di solito il nucleo familiare dei genitori) come avviene per l’ISEEU. Infatti con l’ISEE ordinario, qualora il richiedente abbia età superiore ai 26 anni, il suo nucleo familiare è sempre disgiunto da quello dei genitori non conviventi.

      In conclusione, supponendo che sua madre percepisca un reddito annuale di 180 mila euro, probabilmente il figlio studente perderebbe il diritto alle agevolazioni fiscali previste per la frequenza ai corsi universitari, ma la posizione economica e reddituale della genitrice non potrebbe in alcun modo incidere sul diritto del figlio a percepire il reddito di cittadinanza, avendone i requisiti. Quindi stia tranquillo e pensi solo a laurearsi presto e bene.

  3. Picchiapò ha detto:

    Nel caso seguente compongono tutti lo stesso nucleo familiare ai fini ISEE ordinario?
    Nella stessa residenza anagrafica convivono: i genitori Luca e Maria, con la figlia Anna. Anna ha due figli maggiorenni non a carico che risiedono anche in stessa casa. Tutti quanti intestati sullo stesso stato di famiglia.
    E cosa cambia variandone lo stato di famiglia di Anna e i suoi figli?
    Grazie in anticipo.

    • Nella situazione ipotizzata, tutti i componenti della famiglia anagrafica (quelli che compaiono, cioè, nello stesso stato di famiglia) fanno parte del medesimo nucleo familiare.

      Se Anna ed i sui due figli prendono residenza altrove, il nucleo familiare risulterà costituito esclusivamente da Luca e Maria.

  4. Anonimo ha detto:

    Sono madre single (non convivente nè sposata/divorziata). Vivo con i miei genitori ma non sono a loro carico in quanto lavoro e ho un mio reddito.
    Al fine del modulo ISEE minorenni per la richiesta del bonus bebè oltre al reddito mio e di quello del padre non convivente che ha riconosciuto il figlio, si somma anche quello dei miei genitori con i quali convivo?

  5. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, volevo porre una domanda, devo iscrivere mia figlia al nido e mi richiedono l’isee, io non sono sposata con il padre di mia figlia ma siamo conviventi. Mia figlia ed io siamo residenti in un paese e il mio compagno in un altro. Io e mia figlia siamo residenti dove vivono anche i miei genitori, per fare la domanda isse mi serve il reddito di tutto il mio nucleo famigliare o è sufficiente il mio?
    Perché se è sufficiente il mio entro in una determinata fascia di reddito se invece servono anche quelli dei miei genitori sono in una fascia piu’ alta.
    Grazie

  6. Anonimo ha detto:

    Quindi per la soglia del reddito familiare devo fare riferimento alla voce ISR (indicatore situazione reddituale) nel modello isee e non alla voce ISE (indicatore situazione economica)?

    • Come abbiamo cercato di spiegare l’ISE rispecchia la situazione economica del nucleo familiare e comprende la situazione reddituale del nucleo familiare (ISR) + il 20% della situazione patrimoniale (ISP). Quindi deve fare riferimento all’ISR.

  7. Anonimo ha detto:

    Volevo sapere da dove viene preso il reddito familiare per il reddito di cittadinanza. Non capisco se è nella voce ISR o ISE dell’ISEE.

    • l’ISE (Indicatore della Situazione Economica) è uguale all’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) più il 20% dell’ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale). Quello che lei sta cercando è l’ISR (Indicatore della situazione Reddituale), cioè il reddito complessivo del nucleo familiare. L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è dato dalla divisione dell’ISE per il fattore di equivalenza.

      In contesti non chiarissimi, consigliamo sempre di evitare i calcoli e presentare comunque la domanda per ottenere il reddito di cittadinanza: sarà poi l’INPS a verificare se esistono i presupposti per erogare il beneficio.

  8. Sergio Cotturone ha detto:

    Salve sono Sergio, unico in famiglia con ISEE di Euro 6.486,40.
    Ho un ISP pari a Euro 26.992,00 in base ad una detrazione del patrimonio immobiliare di Euro 79.632,00 – 52.640,00.
    La domanda che vi chiedo è la seguente:
    Rientro nel reddito di cittadinanza, considerando che ho un valore ISEE inferiore a Euro 9.360,00, dal 2001 non lavoro, non posseggo auto né moto e ho poco più di Euro 300,00 in banca?
    Il mio dubbio è che per accedere alla misura del reddito si cittadinanza, il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non deve superiore a 30 mila euro, ma questo valore patrimoniale immobiliare èl’ISP?

    Grazie
    Sergio

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’articolo 2, comma 1 lettera (b) numero (3) del decreto legge 4/2019 stabilisce che con riferimento a requisiti patrimoniali per l’accesso al reddito di cittadinanza, il nucleo familiare deve possedere un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000.

      Tenendo conto che, se superiore al saldo al 31 dicembre 2018, il patrimonio mobiliare va riferito alla consistenza media annua riferita al 31 dicembre 2018, e che l’ISR (Indicatore della Situazione Patrimoniale) comprende anche il patrimonio mobiliare del nucleo familiare, se non ci sono stati grossi prelievi dal conto corrente in corso d’anno, e se il patrimonio mobiliare è limitato al solo saldo al 31 dicembre 2018 o alla sola giacenza media annua del conto corrente, lei dovrebbe rientrarci.

      Ad ogni modo il valore del patrimonio immobiliare ai fini ISEE è normato dall’articolo 5 del DPCM 159/2013 che testualmente riporta Il patrimonio immobiliare e’ pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attivita’ d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno. Il valore e’ cosi’ determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta. Dal valore cosi’ determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare dell’eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprieta’, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

  9. Anonimo ha detto:

    Potrebbe fare chiarezza su questo dubbio? Nel confrontare i dati in mio possesso dei redditi complessivi a me risultanti e indicati nella DSU e il calcolo dell’ISR fatto dall’INPS nell’attestazione ISEE rilasciata a gennaio 2019 ho riscontrato una differenza. Alla somma come lavoratore dipendente l’Ente aggiunge forse tutti i bonus percepiti durante l’anno 2017 (bonus infanzia, premio alla nascita,carta acquisti, contributo baby-sitting e assegni familiari autorizzati ed erogati dal datore di lavoro in busta paga. Queste cifre fanno cumulo con i redditi dichiarati con regolare 730? nell’ISR “attestato” la differenza di calcolo risulta essere, a mio avviso, di euro 3858, (considerando le detrazioni entro 3000 euro per lavoro dipendente non effettuate per avere il dato “redditi complessivi”) o di euro 858 (se non si deve sottrarre l’importo totale delle detrazioni e crediti d’imposta rilevato nel prospetto di liquidazione Modello 730-3 relativo all’assistenza fiscale dei redditi 2017). Ringrazio in anticipo specialmente in caso si risposta in tempi brevi.

    • Ornella De Bellis ha detto:

      L’articolo 4 comma 2, lettera (f) del DPCM 159/2013 stabilisce che nell’Indicatore della Situazione Reddituale devono essere conteggiati anche tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

  10. Anna ha detto:

    Grazie, ma mi scusi se insisto, se invece volessi intraprendere la strada presso l’autorità giudiziaria, tralasciando quella dell’assistente sociale?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Deve affidarsi ad un avvocato, denunciare all’Autorità Giudiziaria che il padre naturale di sua figlia si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori e chiedere al Tribunale dei minorenni l’esclusione del genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale (decadenza della patri potestà) sul minore.

  11. Anna ha detto:

    Sono madre di una ragazza maggiorenne iscritta all’università al primo anno.

    Non posso presentare l’isee per le tasse e tantomeno richiedere per mia figlia la borsa di studio in quanto il padre si rifiuta di fare il suo isee. Specifico che non siamo sposati e lui non ha mai fatto parte del nostro nucleo familiare. Nè ha mai provveduto a versare assegni per la figlia o interessarsi ad essa.

    So che bisogna presentare una certificazione di estraneità del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici.

    La mia domanda è se voglio richiederla all’autorità giudiziaria a chi mi devo rivolgere e che documenti devo produrre per ottenerla?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Può rivolgersi, più semplicemente, ai servizi sociali del Comune in cui risiede, presentando istanza diretta ad accertare l’estraneita’ del padre naturale in termini di rapporti affettivi ed economici verso la figlia. Occorre, di solito, una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata dallo stato di famiglia.

      A seguito dell’istruttoria condotta dall’assistente sociale, anche con l’eventuale ausilio della polizia municipale, il dirigente del settore certificherà l’eventuale stato di estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici fra padre e figlia. Il che consentirà l’esclusione dal nucleo familiare della figlia per il padre naturale non convivente, o divorziato e non soggetto all’obbligo di corresponsione di assegno per il mantenimento economico della figlia.

      E’ quanto prevede il DPCM 159/2013, articolo 7, per risolvere situazioni simili alla sua.

  12. benedetti cinzia ha detto:

    salve a tutti ….
    siamo genitori ne’ conviventi ne’ coniugati… la bambina e’ nata il 4 gennaio di quest’anno. risulta residente con me, e il padre altra residente in altra provincia. Devo fare l isee

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il genitore non convivente nel nucleo familiare della figlia minorenne, e non coniugato con l’altro genitore – ai soli fini dell’ottenimento di prestazioni riservate ai figli minorenni (asilo nido, ad esempio) – si considera facente parte del nucleo familiare della figlia, a meno che non ricorrano altre condizioni (sia coniugato con persona diversa dalla madre del minore, abbia perso la patria potesta’, abbia figli in altre unioni).

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