Cos'è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ISEE
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La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).
Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).
Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara. Ferme restando le conseguenze anche penali per le dichiarazioni mendaci, su tutti i dati auto-dichiarati verranno effettuati controlli sistematici, possibili anche tra il momento della ricezione della DSU e quello della consegna dell’attestazione ISEE. Le difformità e/o omissioni, eventualmente rilevate dai controlli effettuati prima della consegna dell’attestazione, saranno indicate nell’attestazione stessa. In tal caso il cittadino potrà presentare una nuova DSU ovvero giustificare all’ente erogatore, producendo idonea documentazione, le difformità e/o omissioni rilevate e dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati in dichiarazione.
La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.
20 Novembre 2014 · Annapaola Ferri
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Commenti e domande
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non mi è chiaro
1. se l’importo dell’assegno destinato ai figli, nel caso di genitore divorziato, debba essere quello complessivo annuale oppure quello versato mensilmente.
2. se devono essere incluse anche le spese (sport, spese sanitarie etc) che normalmente vanno rimorsate al 50%.
Il DPCM 159/2013 parla di importo effettivamente corrisposto relativo agli assegni periodici per coniuge e figli (in seguito a separazione o divorzio), nel secondo anno precedente a quello di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Ad esempio, se la DSU viene presentata nel 2020, e nel corso del 2018 sono stati corrisposti 500 euro al mese per i figli, l’importo da indicare è di 6000 euro.
Le spese sostenute al di fuori di quanto stabilito dal giudice e che danno comunque diritto ad una detrazione IRPEF, non devono essere riportate nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Insomma bisogna indicare quanto effettivamente corrisposto, fino ad un massimo pari all’importo stabilito dal giudice in sede di separazione o divorzio.
Buongiorno, nella sezione immobiliare della DSU, vanno inseriti anche gli immobili strumentali? Sono titolare di partita iva e lo Studio dove lavoro (accatastato A10) è di mia proprietà. Debbo comunque inserirlo nella DSU? Grazie anticipatamente della risposta
Sì. l’immobile va inserito nella DSU/ISEE 2020 se il cespite era stato posseduto nel 2018, anche se solo per una frazione di mese.
Buongiorno. Sono in una situazione complicata, in teoria non potrei fare l’isee corrente nonostante sia disoccupato e a reddito zero. Per fare l’isee corrente serve una variazione nei 18 mesi precedenti. Io sono stato licenziato a dicembre 2016 quindi più di 18 mesi fa. Il problema è che nell’isee ordinario risulta la disoccupazione naspi del 2017, però l’isee in corso non rispecchia più quella situazione, in quanto sono a reddito zero per tutto il 2018. Cosa posso fare in questi caso?
Se ha un po’ di pazienza, in parlamento sono allo studio misure per modificare ed allentare i requisiti richiesti per poter compilare l’ISEE corrente.
Grazie della risposta Annapaola Ferri, ma se per favore puo’ togliermi l’ultimo dubbio che ho formulato nella mia domanda, visto che ho terminato l’indennità di mobilità a dicembre 2017 e che venivo da un licenziamento di un lavoro a tempo indeterminato nel dicembre 2015, posso chiedere l’isee corrente solo sugli ultimi due mesi invece che degli ultimi 12 mesi?
No: l’ISEE corrente ha validità bimestrale ma deve riferirsi a redditi e patrimoni degli ultimi dodici mesi.
Nel 2015 sono stato licenziato da un lavoro a tempo indeterminato, nel 2016 e 2017 sono stato in mobilità, da allora non ho più lavorato. Il mio Isee ordinario 2019 ha i redditi del secondo anno di mobilità e cioè il 2017. Domanda: posso richiedere l’Isee corrente e se si, degli ultimi 12 mesi o ultimi 2 mesi, visto che avevo un lavoro a tempo indeterminato. Grazie
L’indicatore della situazione reddituale (ISR) corrente e’ ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare, facendo riferimento ai redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione sociale.
L’ISEE corrente può essere preso a riferimento solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) corrente rispetto all’indicatore della situazione reddituale (ISR) calcolato in via ordinaria con riferimento ai redditi percepiti nel 2017.
In pratica. se la differenza fra l’ISR dell’ISEE ordinario e l’ISR dell’ISEE corrente supera il 25% dell’ISR ordinario, allora può essere presentato l’ISEE corrente al posto dell’ISEE ordinario.
Buon giorno, sono separata di fatto. Quattro figli (3 minori 1 maggiorenne). Ho acquistato casa (con agevolazione 1*casa e possedendo già meta casa in comune col coniuge, devo decidere come alienare tale proprietà) nella quale a breve prenderò residenza (finora solo domicilio). I figli vivono in entrambe le case a seconda degli orari lavorativi di noi genitori. Ho una casa in comune col coniuge, della quale pago metà mutuo e nella quale risiede lui. Io ho già richiesto isee (maggiorenne vuol tornare all’ università). Dopo il mio cambio di residenza, dovrò fare un isee ulteriore? Risultano alti gli indicatori immobiliari, come posso fare per far in modo che si abbassino? Io pago il mio mutuo e metà della rata del coniuge. Son un part time al lavoro, ho acquistato casa per non buttare i soldi per affitto, ma cosi facendo risultiamo ricchi anche se in realtà faccio fatica ad arrivare a fine mese. Siamo solo separati di fatto, con uno scritto di un legale il quale riportava che io mi allontanavo da casa. Attendo risposta.
Il problema più rilevante ai fini DSU/ISEE che, secondo noi, lei deve risolvere, non sono gli indici immobiliari, ma la sua situazione anagrafica. Fino a quando la separazione risulterà solo di fatto e non formalizzata legalmente con omologa di un giudice, nel suo nucleo familiare (e in conseguenza quello dei figli) farà parte il suo attuale coniuge. Anche se quest’ultimo ha acquisito una residenza diversa. Due coniugi, non separati legalmente, infatti, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, con i propri redditi e il proprio patrimonio. Ufficializzare la separazione di fatto comporterà, quindi, un congruo ridimensionamento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) relativo al suo nucleo familiare di cui faranno parte solo i figli minori e quelli maggiorenni, eventualmente non conviventi, che non abbiano raggiunto autonomia economica.
Salve,
ho presentato dichiarazione isee sul sito inps e ad oggi tale dichiarazione risulta completa ed attestata ma non mi dà possibilità di stamparla né di visualizzarla ma solo di contestarla, rettificarla o creare isee corrente. Come mai?
Grazie
La procedura prevede, innanzitutto, l’accesso in consultazione effettuando una ricerca per il proprio codice fiscale (campo già impostato e non modificabile) oppure indicando anche il protocollo Inps. Si ottiene così una lista in cui vengono elencate tutte le DSU sottoscritte, attestate e le componenti aggiuntive in corso di validità. E’ possibile scaricare in formato pdf la documentazione elaborata mediante selezione delle icone presenti in elenco per ogni dichiarazione nella sezione stampe.