Studentessa e lavoratrice convivente con genitori: chi detrae le tasse universitarie?


ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEEU - ISEE per Università, nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica





Vi espongo brevemente il problema: sono una studentessa (molto fuori corso) e una lavoratrice e come lavoratrice (pagata con ritenuta d’acconto ed esattamente al limite massimo dei 5000 euro netti annui, ma questo è un altro discorso) supero il tetto dei 2840,51 euro annui di reddito, e dunque non sono più a carico fiscale dei miei genitori, con i quali ancora convivo.

Come studentessa, abitando alla stessa residenza e guadagnando meno di 7000 euro l’anno, non sono autonoma.

Ai fini del calcolo delle mie tasse universitarie, dunque, appartengo al nucleo familiare di appartenenza e in definitiva pago le tasse secondo l’ISEE dei miei genitori (che è alto). Ma contemporaneamente, non essendo a loro carico, loro non possono detrarre le mie tasse.

Ora la soluzione più ovvia era il cambio di residenza. Non solo però dovrebbero passare due anni da tale modifica, ma dovrei in questi due anni guadagnare più di 7000 euro (netti o lordi?).

Ora capisco che facendo io la dichiarazione dei redditi e andando a credito posso ottenere un rimborso, ma il tetto del rimborso è risibile al confronto delle mie tasse universitarie. e, credo, anche risibile al confronto della detrazione di cui potrebbero usufruire i miei genitori (il 19%) (perdonatemi ma su questo punto non ho indagato).

Quello che vi chiedo è un chiarimento su questa situazione, che definirei un limbo burocratico.

Se è normale che io paghi le tasse a tutti gli effetti (e come da testo di decreto) secondo l’ISEE dei miei genitori (perchè non essendo autonoma per la legge chi paga veramente le tasse sono loro) ma che i miei genitori non possano detrarsi le suddette tasse perchè io sono fiscalmente non a loro carico. Non c’è una contraddizione (voluta o casuale)?

Ora anche se io cambiassi residenza domani ed integrassi la mia dichiarazione (e quella dei miei genitori) come non (più) convivente e non a carico, voi mi confermate, che il mio Isee rimarebbe quello dei miei genitori? E questo anche se per due anni io continui a dichiarare meno di 7000 euro?

Non trovate la situazione incredibile? Non c’è modo di modificare lo stato attuale?

Lei ha centrato perfettamente tutti gli aspetti della questione: lo studente fa parte del nucleo dei genitori, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia sulla base della sussistenza di entrambi i seguenti requisiti:

  1. residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine;
  2. presenza di una adeguata capacità di reddito pari a 7.212 euro al lordo degli oneri deducibili.

Dunque, andando a vivere da sola lei non risolve la situazione, almeno nell’immediato.

Infatti, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) fotografa la situazione anagrafica alla data di presentazione e quella reddituale relativa ai redditi percepiti nel secondo anno precedente alla data di presentazione.

Per capirci, mettiamo che lei presenti la DSU/ISEEU nel maggio 2018. Per essere considerata studentessa autonoma è necessario che la sua residenza sia diversa da quella dei genitori (beninteso in alloggio non di proprietà di un membro della sua famiglia di origine) a partire dal maggio 2016 e che abbia percepito nel corso del 2016 redditi superiori alla soglia di legge (7.212 per l’anno di imposta 2015, per il 2016 ci sarà da vedere).

E’ anche vero che qualora lo studente convive con i propri genitori e percepisce una retribuzione annua, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2840,51 euro, i suoi genitori perdono la possibilità di detrarre le spese di istruzione dal proprio reddito, mentre lo studente non fiscalmente a carico potrebbe non avere capienza per la detrazione (quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata).

Peraltro, ben troppe distorsioni, oltre a quelle che lei rileva sulla base della sua personale esperienza, andrebbero eliminate dall’iniquo sistema fiscale italiano.

21 Ottobre 2015 · Giorgio Valli


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