Seconda cessione del credito


Comunicazione cessione credito





Volevo sapere, dopo che una banca o finanziaria ha ceduto il credito con annuncio sulla gazzetta ufficiale e comunicazione con lettera semplice, qualora dovesse la società di recupero credito vendere di nuovo il credito, se la comunicazione viene fatta nello stesso modo.

In base a quanto disposto dal codice civile (articolo 1264) la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.

La procedura di notifica dell’avvenuta cessione del credito, tuttavia, non va intesa in modo rigido, nel senso che non è necessario eseguirla con le formalità proprie degli atti giudiziari ed è stata notevolmente semplificata dall’Autorita’ per il trattamento dei dati personali con un provvedimento del gennaio 2007.

Realizzata la cessione, l’obbligo di informativa puo’ essere assolto dal creditore cedente mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non piu’ mediante comunicazione ad personam); successivamente deve essere assolto anche singolarmente con riguardo a ogni debitore, ma non piu’ mediante l’invio di una comunicazione ad hoc da realizzarsi prima dell’inizio delle attivita’ di trattamento, bensi’, come chiarito dal provvedimento citato, alla prima occasione utile che coincide con la prima comunicazione che il creditore cessionario invia al debitore.

La Corte di cassazione, con la sentenza 22280/10, ha stabilito che la natura consensuale del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica della cessione al contraente ceduto.

Anche i giudici di legittimità hanno ribadito che la notifica della cessione al contraente ceduto non è soggetta a particolari discipline o formalità: si tratta di un atto a forma libera, non deve essere necessariamente sottoscritta dal creditore cedente, essendo sufficiente che vi siano inequivoci elementi indicanti la provenienza, in modo che risulti al debitore ceduto assicurata la conoscenza dell’avvenuta cessione.

In pratica, l’utilizzo di una raccomandata AR inoltrata del creditore cessionario al debitore ceduto, per comunicare l’intervenuta cessione del credito, ha come conseguenza che un eventuale successivo pagamento del debitore ceduto al creditore cedente non è opponibile al creditore cessionario.

Se, fra i creditori cedente e cessionario, invece, esiste un rapporto di fiducia, allora il creditore cessionario può inoltrare al debitore anche una semplice comunicazione affrancata. In questa ipotesi, un eventuale pagamento effettuato dal debitore al creditore cedente verrebbe girato al creditore cessionario oppure il debitore verrebbe informato della cessione del credito ed indirizzato, per il pagamento, direttamente al creditore cessionario.

Il punto da comprendere è che un eventuale vizio di forma nella notifica della comunicazione di cessione del credito non inficia la legittimità della pretesa, nel senso che il debitore è obbligato a pagare al creditore cedente fino a quando non è messo a conoscenza dell’intervenuta cessione: da quel momento in poi, il debitore dovrà rimborsare il creditore cessionario.

18 Settembre 2015 · Marzia Ciunfrini


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