La comunicazione al debitore della cessione del credito può essere effettuata anche attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale? Da quando decorre la prescrizione del diritto a riscuotere per il cessionario?


Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (articolo 1260 codice civile).





Oggi ho ricevuto una raccomandata in cui mi si chiede il pagamento di un debito del 2004, ceduto nel 2010 ad un altro creditore. Io che sono il debitore non ero a conoscenza di questa cessione, ma il nuovo creditore mi comunica solo ora che non era necessaria nessuna raccomandata a/r nei miei confronti per comunicare la cessione perché vi era stata nel 2010 una pubblicazione a tal riguardo sulla Gazzetta Ufficiale. Ora vorrei capire se tale cosa è veritiera e soprattutto se tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale blocca i termini di prescrizione. In teoria il debito ad oggi dovrebbe essere prescritto salvo che veramente tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 2010 non abbia interrotto veramente legalmente i termini.

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore (articolo 1260 codice civile).

Secondo l’articolo 125 septies del Testo Unico Bancario (TUB) la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del Comitato Interministenale per il Credito ed il Rùparmio (CICR), individua le modalità con cui il debitore è informato della cessione.

Con la delibera 117/2011 il CICR, all’articolo 10, stabilisce che nei casi previsti dall’articolo 125-septies del TUB, il debitore è informato della cessione del credito con una comunicazione individuale con le modalità previste dalla Banca d’Italia. Sono salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge.

I giudici della Corte di cassazione (sentenza 7919/2004) hanno poi stabilito che la natura consensuale del contratto comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell’accordo, mentre l’efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all’accettazione della cessione al contraente ceduto.

In sintesi, la cessione del credito può essere notificata al debitore ceduto anche attraverso la Gazzetta Ufficiale. Dalla data di tale notifica decorrono, per il cessionario, i termini di prescrizione del diritto di pretendere dal debitore il rimborso del debito scaduto.

Naturalmente, il cessionario ha l’obbligo di indicare al debitore ceduto, perché questi possa procedere alle doverose verifiche, gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’intervenuta cessione.

29 Ottobre 2018 · Carla Benvenuto





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