Faccio seguito a questa risposta per domandare un chiarimento in merito all'azione revocatoria. Nella fattispecie, è stato indicato che [può] diventare problematica un'azione giudiziale promossa dal creditore e finalizzata a far rientrare nella sfera di disponibilità del debitore esecutato somme che, prima della notifica del pignoramento del conto corrente, siano state trasferite ad altri tramite un semplice bonifico. Volevo chiedere quanto segue: dato che l'azione revocatoria viene esercitata quanto vi sia frode nei confronti del creditore, è necessario che la predetta venga esercitata solo sui trasferimenti di beni effettuati dal debitore dopo aver notificato lui un decreto ingiuntivo (e poi pignoramento) oppure anche sui beni trasferiti dal debitore dopo che egli ha ricevuto una semplice messa in mora? ...
Chiedo gentilmente quali azioni potrebbe intraprendere il creditore per individuare, con l'accesso alla anagrafica tributaria e/o con altri strumenti giuridici, non solo l'istituto bancario dove si trova il conto corrente di un privato cittadino che in quanto debitore si è spogliato di tutto ma rilevare anche i trasferimenti di denaro per i quali potrebbe agire in revocatoria - come ad esempio per bonifici effettuati a favore di parenti o verso terzi. In questa circostanza è improbabile che il debitore informi di sua iniziativa il creditore. Il movimento di denaro potrebbe risultare inizialmente anche solo da differenze di saldo di conto corrente da periodo a periodo oppure, nel caso di conto estero, potrebbe trovare riscontro dai valori indicati in dichiarazione dei redditi nel modello RW. ...
In tema di pignoramento del conto corrente, il creditore può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma non può pignorare i singoli versamenti effettuati dal debitore prima e dopo il pignoramento e finalizzati a ridurre lo scoperto di conto corrente. In pratica se il conto corrente è negativo al momento del pignoramento, il creditore non può esigere dalla banca eventuali versamenti effettuati dal debitore, anche dopo il pignoramento, esclusivamente finalizzati a ridurre o ad azzerare il saldo negativo debitore. Per i giudici di legittimità, infatti, eventuali versamenti successivi al pignoramento, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto. Riassumendo: il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente ...