Domanda riformulata dopo la lettura della precedente risposta al mio quesito: premesso che la revocatoria ordinaria è possibile solo per beni registrati, chiedo quali azioni potrebbe intraprendere il creditore di un privato cittadino che in quanto debitore si è spogliato di tutta la disponibilità dei conti correnti con bonifici effettuati a favore di parenti o di altri terzi, non avendone con ciò più la disponibilità effettiva. L'indizio del trasferimento potrebbe risultare al creditore da differenze di saldo dei conti correnti da periodo a periodo oppure, nel caso di conto estero, troverà riscontro dai valori indicati in dichiarazione dei redditi nel modello RW da un anno all'altro. Ringrazio per una risposta esaustiva alla domanda così riformulata. ...
Vorrei porvi un quesito relativo alla cosiddetta azione revocatoria: Mio padre è entrato in possesso di qualche migliaia di euro attraverso un prestito con la cessione del quinto dello stipendio. Questo finanziamento è stato contratto con l'obiettivo di aiutarmi a pagare le spese universitarie, e, pertanto, una volta ricevuto l'ammontare in conto corrente, mio padre ha trasferito la cifra verso il mio c/c citando come cauzione “pagamento spese universitarie”. Il punto è che mio padre, negli scorsi anni, ha accumulato delle pendenze con diversi soggetti; tuttavia, essendo nullatenente, nessuno ha (per ora) ritenuto conveniente procedere con delle azioni giudiziarie. Tuttavia, sono stati molti i tentativi stragiudiziali ricevuti per il recupero di quanto dovuto. Nonostante, da un recente riepilogo della Centrale Rischi della Banca d'Italia molti debiti siano stati considerati “sofferenze” e/o “crediti passati a perdita”, queste obbligazioni permangono, e, soprattutto per non far cadere il termine di prescrizione, ogni tanto ...
In tema di pignoramento del conto corrente, il creditore può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, ma non può pignorare i singoli versamenti effettuati dal debitore prima e dopo il pignoramento e finalizzati a ridurre lo scoperto di conto corrente. In pratica se il conto corrente è negativo al momento del pignoramento, il creditore non può esigere dalla banca eventuali versamenti effettuati dal debitore, anche dopo il pignoramento, esclusivamente finalizzati a ridurre o ad azzerare il saldo negativo debitore. Per i giudici di legittimità, infatti, eventuali versamenti successivi al pignoramento, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto. Riassumendo: il creditore ha la possibilità di procedere al pignoramento di somme nella diretta disponibilità del debitore, ma una volta che esse siano confluite nel conto corrente ...