Pignoramento del quinto dello stipendio – Come evitarlo?


Alcune precisazioni, in premessa, sono inevitabili.





Sono uno dei tanti imprenditori che per colpa di Equitalia sono stati costretti a cessare l’attività. Tutto ha inizio quando, seguendo le orme di mio padre, decido di intraprendere la vita imprenditoriale. Tutto questo però mi ha portato ad accumulare in poco più di sei anni un debito abbastanza corposo con Equitalia.

Premetto che sono sposato e ho un bebè di 19 mesi: sono stato assunto dal marzo 2012 al gennaio scorso presso un’azienda metalmeccanica tramite un agenzia interinale e purtroppo gli ultimi due anni Equitalia mi ha pignorato il quinto dello stipendio.

Dal 26 gennaio sono stato assunto a tempo indeterminato dall’azienda madre. Attualmente percepisco lo stipendio per intero anche perché il pignoramento era stato fatto sull’agenzia. Parlando con un amico che si trova nella mia stessa situazione mi ha dato come soluzione al problema: la separazione consensuale. Il mio stipendio medio al netto e di 1500 euro al mese. Calcolando un assegno di mantenimento pari a 700€ circa (350 moglie e 350 figlio) dello stipendio resterebbero circa 800 euro. Navigando in vari forum ho letto di minimo impignorabile e massimo pignorabile di uno stipendio che non può essere superiore alla metà. Mi chiedo e vi chiedo: i restanti 800 euro possono essere pignorati da Equitalia? Il minimo impignorabile è fisso? Con questa operazione posso evitare il pignoramento?

Alcune precisazioni, in premessa, sono inevitabili.

La prima ad onor del vero, riguarda Equitalia. Imputare alla riscossione coattiva affidata ad Equitalia le conseguenze di una pressione fiscale e contributiva intollerabile, significa solo perpetuare quella disinformazione che tanto piace ai politici. Gli unici veri responsabili della situazione penosa in cui versiamo tutti, chi più, chi meno.

Sarebbe come prendersela con i sicari assoldati da un camorrista, stendendo un velo omertoso sulle responsabilità del mandante. Non è cosa corretta.

La seconda questione riguarda il minimo vitale, che non entra in gioco nel pignoramento degli stipendi, ma solo in quello delle pensioni.

La terza è che una separazione consensuale o giudiziale con assegno di mantenimento fissato a beneficio del coniuge non abbatte la quota pignorabile dello stipendio. E’ necessario che il coniuge obbligato non versi gli alimenti e che il coniuge assegnatario proceda giudizialmente per il recupero del credito.

L’ultima attiene al massimo pignorabile da Equitalia: nel suo caso si tratterebbe del 10% dello stipendio (e non del quinto).

In pratica, se il debitore percepisce uno stipendio di 1500 euro, per rendere non disponibile una quota al pignoramento esattoriale, occorre che, fra pignoramenti e cessioni del quinto già in corso, la cifra prelevata alla fonte dal datore di lavoro sia pari o superiore a 750 euro.

Ad esempio, quando Equitalia eventualmente busserà alla porta per ottenere il suo 10%, dovrà trovare un debitore con già in corso una cessione del quinto (300 euro) e che sia già stato assoggettato al pignoramento dello stipendio, da parte del coniuge separato in conseguenza ad omesso versamento degli alimenti, per almeno 450 euro.

22 Marzo 2015 · Annapaola Ferri


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