Notifica precetto e successivo cambio di residenza


Notifica precetto, pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





Cambiando residenza, si può non far entrare l’ufficiale giudiziario all’indirizzo dove è stato notificato l’atto di precetto? Può andare l’ufficiale giudiziario, al nuovo indirizzo di residenza?

Se il creditore sceglie di agire con pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore, entro i 90 giorni successivi alla notifica del precetto, l’ufficiale giudiziario, chiamato all’azione esecutiva, deve interrogare gli archivi demografici per conoscere la residenza corrente del debitore.

Tuttavia, (articolo 513 codice di procedura civile) il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre (ad esempio presso un domicilio del debitore diverso dalla sua residenza).

31 Maggio 2016 · Lilla De Angelis


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Notifica precetto e successivo cambio di residenza. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.