Ingiunzioni di pagamento relative a cartelle esattoriali per tasse automobilistiche presumibilmente prescritte


I termini di decadenza e prescrizione ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sono stati prorogati al 31 dicembre 2023





Quest’oggi ho ricevuto mediante PEC un intimazione di pagamento per tre cartelle rispettivamente inerenti a :

– Bollo 2016 – notificato 10/09/2019
– Bollo 2017 – notificato 11/01/2022
– Bollo 2018 – notificato 28/06/2022,

esiste un qualsiasi modo per impugnare queste richieste? Posso in qualche modo non pagare questi bolli o devo per forza?

Sono bolli vecchissimi(>= 5 anni) inerenti ad auto non più iscritta al P.R.A.

Per quanto attiene la tassa automobilistica 2016 la notifica della cartella esattoriale avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, cosa che è avvenuta, spostando il termine di prescrizione al 31 dicembre 2022.

Per quanto attiene la tassa automobilistica 2017 la notifica della cartella esattoriale avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto attiene la tassa automobilistica 2018 la notifica della cartella esattoriale avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2021.

Ora, negli anni 2020, 2021 è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione coattiva affidate al concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione. In particolare:

– il decreto legge Cura Italia (18/2020) ha sospeso le attività di riscossione coattiva dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020;
– il decreto legge Rilancio (34/2020) ha prorogato la sospensione al 31 agosto 2020;
– il decreto Agosto (104 2020) ha esteso la proroga della sospensione al 15 ottobre 2020;
– il decreto legge 125/2020 ha prolungato la sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 dicembre 2020;
– la legge di conversione 21/2021 del decreto legge 183/2020 ha portato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 28 febbraio 2021;
– il decreto Sostegni (41/2021) ha prorogato la sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile 2021;
– il decreto Sostegni bis (73/2021), infine, ha spostato il termine di sospensione delle attività di riscossione coattiva al 31 agosto 2021.

Infine, va ricordato che, per i crediti di tipo esattoriale di cui si occupa Agenzia delle Entrate Riscossione, i termini di decadenza e prescrizione che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine della sospensione (articolo 12 del decreto legislativo 159/2015).

Il che vorrebbe dire che i termini di decadenza e prescrizione dei crediti affidati in riscossione al Concessionario nazionale, ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 agosto 2021 sono automaticamente prorogati al 31 dicembre 2023.

Pertanto, la pubblica Amministrazione aveva tempo fino al 31 dicembre 2023 per esigere il pagamento delle tasse automobilistiche evase nel 2017 e nel 2018. Quindi, le intimazioni al pagamento per i bolli auto 2017 e 2018 sono in perfetta regola e le relative cartelle vanno pagate.

Per quanto attiene la tassa automobilistica 2016, l’intervenuta prescrizione della pretesa esattoriale potrebbe essere eccepita, con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) entro 60 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento (31 maggio 2023). Non è possibile decidere unilateralmente di non adempiere all’ingiunzione di pagamento relativa alla tassa automobilistica 2016, presumibilmente prescritta: è sempre necessaria una decisione del giudice tributario che sancisca l’intervenuta prescrizione. Prima di avventurarsi in un contenzioso tributario conviene, tuttavia, verificare presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) se nel periodo che va dal settembre 2019 fino al 31 dicembre 2022, non siano state notificate, anche per compiuta giacenza, ulteriori comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione o siano state avviate misure cautelari (fermo amministrativo) o esecutive (tentativi di pignoramento), anche infruttuose. Oppure si verifichi che la data di affidamento all’ingiunzione a Poste italiane, per la notifica al destinatario, non risulti anteriore al 31 dicembre 2022 (spesso si ricorre a questo espediente considerando che, per il mittente, ai fini dei termini di prescrizione e decadenza, vale la data di consegna al vettore e non quella di effettiva consegna al destinatario). .

1 Giugno 2023 · Giuseppe Pennuto


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