riscossione coattiva o riscossione forzata
Riscossione coattiva della cartella esattoriale a seguito mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene più opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto). L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- [ ... leggi tutto » ]
Sospensione della riscossione coattiva esattoriale per debiti previdenziali – anche l’inps si adegua
La legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, numero 228 - ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all'articolo 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR). Il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l'Agente della riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali sia ai crediti richiesti dall'INPS con Avviso di Addebito. Il comma 537 ha stabilito che, a far data dall'entrata in vigore della [ ... leggi tutto » ]
Sospensione della riscossione coattiva esattoriale – riferimenti normativi e note a commento dell’esattore
Il legislatore ha previsto espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 (Legge di stabilità 2013, pubblicata nel Supplemento ordinario numero 212 alla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 29.12.2012) la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione del debitore effettuata ai sensi di quanto previsto nelle stesse disposizioni. Comma 537 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore [ ... leggi tutto » ]
Debiti – eventuali vincoli su casa e stipendio non precludono l'attivazione di altre procedure di riscossione coattiva
Temo che lei sia affetto da illusioni eccessive e presunzioni non giustificate che le causeranno certamente dei dispiaceri. Il creditore può: 1) segnalarla alla Crif (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria) precludendole l'accesso al credito per il futuro; 2) iscrivere ipoteca di secondo grado ed aspettare che, attraverso il pagamento del mutuo, si formi capienza. Poi pignora e procede all'espropriazione se sussiste ancora il debito non pagato; 3) procedere al pignoramento del quinto dello stipendio. La sussistenza di una cessione del credito o di un prestito delega (opzioni di indebitamento volontarie) non precludono il pignoramento di un ulteriore quinto dello stipendio [ ... leggi tutto » ]
Cartelle esattoriali – informarsi sulle procedure di riscossione coattiva chiedendo l'astratto conto
Basta recarsi negli uffici Equitalia e chiedere un estratto conto. Sono indicate anche le procedure di riscossione coattiva prese nei riguardi del debitore. Oppure può andare alla Conservatoria dei RR. II. di competenza per ed effettuare una visura ipocatastale sul suo immobile. Per questo può rivolgersi anche ad una qualsiasi agenzia immobiliare fra le tante sparse sul territorio. La Visura ipotecaria, conosciuta anche come visura ipocatastale, permette di ottenere il saldo dei beni immobili posseduti da un soggetto con lo sviluppo di tutti i gravami di natura volontaria e/o pregiudizievole che gravano sugli stessi. La ricerca va eseguita presso le [ ... leggi tutto » ]